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Consultazione 2018/71: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, autunno 2019 · 10 pagine
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Allegato 4 (art. 12)
Misure di sicurezza
N. 1 lett. c, d e k
Le seguenti misure di sicurezza si applicano per tutti i generi e le classi di attività:
c. impiegare almeno una persona per la sorveglianza della sicurezza biologica e per la prevenzione dell’utilizzazione indebita di organismi; per l’adempimento del proprio compito, tale persona deve disporre di conoscenze sufficienti sia sotto il profilo professionale sia delle questioni in materia di sicurezza; tra i suoi compiti rientrano in particolare l’allestimento, l’aggiornamento e l’attuazione del piano di sicurezza, l’informazione, la consulenza e la formazione dei collaboratori, la verifica del rispetto delle regole in materia di sicurezza biologica e la comunicazione con le autorità in merito alle notifiche, alle domande di autorizzazione, alle misure di sicurezza e al piano di sicurezza;
d. impiegare in numero sufficiente personale adeguatamente formato in materia di sicurezza; le persone con accesso a organismi devono essere affidabili;
k. adottare misure per la riduzione del rischio di utilizzazione indebita degli organismi quali la limitazione dell’accesso ai locali o la registrazione di persone con accesso agli organismi utilizzati.
N. 2.1 lett. bbis (nuova)
Oltre alle misure di sicurezza generali è necessario adottare misure di sicurezza particolari, a seconda del genere e della classe di attività, che:
bbisconsiderino la possibilità di un’utilizzazione indebita di organismi;