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Consultazione 2018/71: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, autunno 2019 · 10 pagine
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Allegato 2.2 (art. 7)
Classificazione delle attività
N. 1 lett. f, g, h e i
Per determinare il rischio rappresentato da attività previste con organismi in sistemi chiusi, occorre tener conto in particolare dei seguenti criteri, basandosi sulla classificazione degli organismi in questione:
f. influsso dell’attività sulla patogenicità, rilevabilità e trasmissibilità, capacità di sopravvivenza e di diffusione, virulenza, gamma di organismi ospiti o tropismo degli organismi utilizzati;
g. influsso dell’attività sull’efficacia di vaccini, antibiotici, antivirali o altre sostanze a uso medico o agricolo contro gli organismi patogeni;
h. scopo dell’attività, produzione di nuovi tipi di organismi patogeni o ripristino di organismi patogeni debellati o estinti;
i. idoneità di organismi patogeni all’utilizzazione indebita.
N. 2.2 cpv. 2-4
2Le analisi di organismi provenienti da materiale clinico e da altro materiale biologico per scopi diagnostici, eccettuate le analisi di cui al capoverso 1, vanno di norma attribuite alla classe 2.
3Se organismi patogeni del gruppo 3 sono arricchiti per scopi diagnostici e di conseguenza sussiste un rischio accresciuto per l’uomo, gli animali e l’ambiente, nonché la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile, l’attività va attribuita alla classe 3.
4Se si lavora con organismi del gruppo 4, l’attività va sempre attribuita alla classe 4. Qualora si effettui una diagnostica primaria di organismi del gruppo 4 provenienti da materiale clinico non inattivato mediante metodi diretti o indiretti senza riproduzione, questa attività può essere attribuita alla classe 3. Se vengono effettuate altre analisi dello stesso materiale, tale attività è attribuita in ogni caso alla classe 4.