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Consultazione 2018/71: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, autunno 2019 · 10 pagine

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Le misure di sicurezza adottate devono tenere conto del rischio rilevato nel singolo caso ed essere conformi allo stato della tecnica di sicurezza.

Art. 16 cpv. 1 lett. c

1Occorre informare immediatamente il servizio specializzato designato dal Cantone se durante l’utilizzazione di organismi in sistemi chiusi:

c. vi è il sospetto di un’utilizzazione indebita.

Art. 17 cpv. 2

2Il centro di contatto è incaricato di svolgere i seguenti compiti amministrativi:

f. tiene la banca dati elettronica ECOGEN (art. 27a);

Art. 19 cpv. 3

3Se l’Ufficio federale competente non emana nessuna decisione entro il termine, le attività della classe 1 soggette a notifica e le modifiche delle attività già notificate della classe 2 sono considerate conformi alla presente ordinanza, fatte salve nuove conoscenze essenziali.

Art. 26 cpv. 1bise cpv. 2

1bisL’UFSP, con l’approvazione dell’UFAM, nonché dopo aver sentito la SECO l’USAV, l’UFAG, l’Ufficio federale della protezione della popolazione, la SUVA e la CFSB, tiene un elenco accessibile al pubblico nel quale sono indicati gli organismi adatti a un’utilizzazione indebita.

2L’UFAM e l’UFAG nella compilazione dei loro elenchi tengono conto di quelli già esistenti, segnatamente di quelli dell’Unione europea e dei suoi Stati membri nonché di altre organizzazioni internazionali.

Art. 27a Banca dati elettronica ECOGEN

1Nella banca dati elettronica ECOGEN sono registrati ed elaborati i dati necessari per l’adempimento dei seguenti compiti:

a. l’esecuzione di procedure di notifica e di autorizzazione secondo gli articoli 19 e 20;

b. la notifica di eventi secondo l’articolo 16 capoverso 2;

c. la trasmissione di informazioni e rapporti sull’attività di controllo secondo l’articolo 17 capoverso 2 lettera j;

d. il rilascio di informazioni secondo l’articolo 17 capoverso 2 lettera h;