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Consultazione 2018/71: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, autunno 2019 · 10 pagine
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Ordinanza sull’utilizzazione di organismi in sistemi chiusi
(Ordinanza sull’impiego confinato, OIConf)
del … Avamprogetto del 18 ottobre 2018
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 9 maggio 20121 sull’impiego confinato è modificata come segue:
Ingresso
Visti gli articoli 29b capoversi 2 e 3, 29f, 38 capoverso 3, 39 capoverso 1, 41 capoversi 2 e 3, 44 capoverso 3, 46 capoversi 2 e 3, 48 capoverso 2 e 59b della legge del 7 ottobre 19382 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb); visti gli articoli 10 capoverso 2, 14, 19, 20, 24 capoversi 2 e 3, 25 e 34 della legge del 21 marzo 20033 sull’ingegneria genetica (LIG) e gli articoli 26 capoversi 2 e 3, 29 e 78 capoverso 1 della legge del 28 settembre 20124 sulle epidemie (LEp); in esecuzione degli articoli 8 lettere g, h ed l e 19 capoverso 4 della Convenzione del 5 giugno 19925 sulla diversità biologica,
Art. 2 cpv. 6
6La presente ordinanza non si applica all'utilizzazione di organismi:
a. conformemente all'ordinanza del 20 settembre 20136 sulle sperimentazioni cliniche nella ricerca umana;
b. per l’uso proprio di dispositivi medici per la diagnostica in vitro la cui dispensazione in virtù dell’articolo 17 capoverso 3 dell’ordinanza del 17 ottobre 20017 relativa ai dispositivi medici è autorizzata.
RS ..........
1 RS 814.912
2 RS 814.01
3 RS 814.91
4 RS 818.101
5 RS 0.451.43
6 RS 810.305
7 RS 812.213
2018–......