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Consultazione 2018/71: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, autunno 2019 · 10 pagine
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sono consentiti inattivazione
se ne è equivalenti
comprovata sono consentiti
l’efficacia; se convalidati;
possono essere l’autoclave
smaltiti come può essere
rifiuti speciali: tralasciata a
a. il materiale seconda del
contaminato, risultato della
le carcasse di valutazione del
animali e i rischio.
campioni
diagnostici; b.
le colture
solide, a
seconda del
risultato della
valutazione del
rischio
IV
L'ordinanza del 10 settembre 200812 sull'utilizzazione di organismi nell'ambiente (ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente) è modificata come segue:
Art. 12 cpv. 2
2Gli organismi patogeni che secondo l’articolo 6 OIConf sono classificati nei gruppi 3 o 4 o sono invasivi non possono essere utilizzati direttamente nell'ambiente; è fatta salva la loro rilevazione primaria secondo l’articolo 5bisOIConf.
V
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.
… In nome del Consiglio federale svizzero
Il presidente della Confederazione:
Il cancelliere federale: Walter Thurnherr