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Consultazione 2018/71: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, autunno 2019 · 10 pagine

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sono consentiti inattivazione

se ne è equivalenti

comprovata sono consentiti

l’efficacia; se convalidati;

possono essere l’autoclave

smaltiti come può essere

rifiuti speciali: tralasciata a

a. il materiale seconda del

contaminato, risultato della

le carcasse di valutazione del

animali e i rischio.

campioni

diagnostici; b.

le colture

solide, a

seconda del

risultato della

valutazione del

rischio

IV

L'ordinanza del 10 settembre 200812 sull'utilizzazione di organismi nell'ambiente (ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente) è modificata come segue:

Art. 12 cpv. 2

2Gli organismi patogeni che secondo l’articolo 6 OIConf sono classificati nei gruppi 3 o 4 o sono invasivi non possono essere utilizzati direttamente nell'ambiente; è fatta salva la loro rilevazione primaria secondo l’articolo 5bisOIConf.

V

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.

… In nome del Consiglio federale svizzero

Il presidente della Confederazione:

Il cancelliere federale: Walter Thurnherr

12 RS 814.911