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Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 122 pagine
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2.8.5 Chiusura intermedia
Se al momento della pubblicazione del prospetto non sono trascorsi più di 9 mesi dalla data di riferimento dell’ultimo conto annuale verificato, nel prospetto deve essere inserita la chiusura intermedia per i primi sei mesi dell’esercizio.
Alle chiusure intermedie si applica lo stesso standard di presentazione dei conti utilizzato per il conto annuale.
2.8.6 Modifiche sostanziali intervenute dall’ultimo conto annuale o dall’ultima chiusura intermedia
1. Modifiche sostanziali intervenute nella situazione patrimoniale e finan-
ziaria e nel risultato d’esercizio dell’emittente dalla chiusura dell’ultimo esercizio o dalla data di riferimento della chiusura intermedia,
2. se la struttura di un emittente ha subito una modifica sostanziale che
non figura in alcuna chiusura verificata, nel prospetto devono essere pubblicate ulteriori informazioni finanziarie. Questo principio si applica anche in caso di modifica sostanziale della struttura a seguito di una transazione effettivamente prevista. La pubblicazione si basa sulle direttive che devono essere emanate dall’organo di verifica competente in relazione alle informazioni finanziarie proforma,
3. se l’emittente non ha subito modifiche sostanziali occorre indicarlo.
2.8.7 Indicazioni allegate
Nell’ambito della rendicontazione delle società immobiliari, nell’allegato del conto devono essere inserite le seguenti indicazioni supplementari:
1. inventario del patrimonio della società al suo valore intrinseco (net as-
set value), nonché valore calcolato su questa base dei valori mobiliari nell’ultimo giorno del periodo in rassegna,
2. valore corrente (fair value) del portafoglio immobiliare, ripartito in base
alle categorie di investimento pertinenti per l’emittente interessato, ad esempio immobili ad uso ufficio, abitativo, commerciale o immobili in fase di progettazione. Il valore corrente deve essere calcolato da periti esterni incaricati delle stime,
3. portafoglio di investimento iniziale e finale nonché variazioni nel tipo
di investimenti durante il periodo in rassegna sulla base dei valori correnti; al riguardo occorre indicare, separatamente per categoria di investimento, l’insieme delle entrate e delle uscite nonché degli utili e delle perdite realizzati e non realizzati,
4. presentazione separata delle entrate e delle uscite rilevanti (le entrate e
le uscite sono considerate rilevanti se contribuiscono al portafoglio complessivo in misura superiore al 5 %),
5. indicazione e motivazione di un eventuale scostamento rispetto alla po-
litica di investimento nel periodo in rassegna,
6. nome dei periti indipendenti incaricati delle stime degli immobili,
7. metodi utilizzati per le stime degli immobili e indicazioni sulle basi di
calcolo e sulle ipotesi formulate,