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Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 6 pagine

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Ordinanza sugli organismi di vigilanza nell’ambito della vigilanza sui mercati finanziari Ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV)

del …

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 43b capoverso 3 e 55 della legge del 22 giugno 20071 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA),

ordina:

Sezione 1: Oggetto

Art. 1

La presente ordinanza disciplina le condizioni di autorizzazione e le attività di vigilanza degli organismi di vigilanza secondo il titolo terzo LFINMA.

Sezione 2: Autorizzazione

Art. 2 Richiesta

1 L’organismo di vigilanza presenta all’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) una richiesta di autorizzazione. Questa contiene tutte le indicazioni e i documenti necessari per la valutazione concernenti segnatamente:

a. l’organizzazione;

b. il luogo della direzione;

c. il finanziamento durevole e sostenibile dell’attività da parte di un numero sufficiente di assoggettati alla vigilanza;

d. la garanzia;

e. i compiti e la loro eventuale delega.

2 La richiesta deve contenere in particolare le indicazioni e i documenti seguenti sulle persone incaricate dell’amministrazione e della gestione:

RS ..........

1 RS 956.1

2018–......