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Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 122 pagine
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Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi)
del …
Il Consiglio federale svizzero,
vista la legge del 15 giugno 20181 sui servizi finanziari (LSerFi),
ordina:
Titolo primo: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina in particolare i requisiti per:
a. una fornitura di servizi finanziari fedele, diligente e trasparente;
b. l’offerta di valori mobiliari e altri strumenti finanziari.
Art. 2 Campo d’applicazione territoriale
(art. 3 lett. a, c e d LSerFi)
1 La presente ordinanza si applica ai servizi finanziari forniti a titolo professionale in Svizzera o a clienti in Svizzera.
2 Non sono considerati servizi finanziari secondo il capoverso 1:
a. i servizi finanziari prestati da fornitori esteri di servizi finanziari nell’ambito di una relazione con un cliente avviata su espressa iniziativa di quest’ultimo;
b. i servizi finanziari richiesti all’estero per corrispondenza dal cliente.
3 I servizi finanziari che non sono oggetto della richiesta originaria si considerano forniti in Svizzera.
Art. 3 Definizioni
(art. 3 lett. b, c, d, g e h e 93 LSerFi)
1 Per acquisto o alienazione di strumenti finanziari si intende qualsiasi attività, come l’intermediazione, diretta specificamente all’acquisto o all’alienazione di uno strumento finanziario.
1 RS 950.1
2018–......