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Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 122 pagine

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Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi)

del …

Il Consiglio federale svizzero,

vista la legge del 15 giugno 20181 sui servizi finanziari (LSerFi),

ordina:

Titolo primo: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina in particolare i requisiti per:

a. una fornitura di servizi finanziari fedele, diligente e trasparente;

b. l’offerta di valori mobiliari e altri strumenti finanziari.

Art. 2 Campo d’applicazione territoriale

(art. 3 lett. a, c e d LSerFi)

1 La presente ordinanza si applica ai servizi finanziari forniti a titolo professionale in Svizzera o a clienti in Svizzera.

2 Non sono considerati servizi finanziari secondo il capoverso 1:

a. i servizi finanziari prestati da fornitori esteri di servizi finanziari nell’ambito di una relazione con un cliente avviata su espressa iniziativa di quest’ultimo;

b. i servizi finanziari richiesti all’estero per corrispondenza dal cliente.

3 I servizi finanziari che non sono oggetto della richiesta originaria si considerano forniti in Svizzera.

Art. 3 Definizioni

(art. 3 lett. b, c, d, g e h e 93 LSerFi)

1 Per acquisto o alienazione di strumenti finanziari si intende qualsiasi attività, come l’intermediazione, diretta specificamente all’acquisto o all’alienazione di uno strumento finanziario.

1 RS 950.1

2018–......