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Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 63 pagine
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Ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi)
del …
Il Consiglio federale svizzero,
vista la legge del 15 giugno 20181 sugli istituti finanziari (LIsFi),
ordina:
Capitolo 1: Disposizioni generali
Sezione 1: Oggetto e campo d’applicazione
Art. 1 Oggetto
(art. 1 e 72 LIsFi)
La presente ordinanza disciplina segnatamente:
a. le condizioni di autorizzazione degli istituti finanziari;
b. gli obblighi degli istituti finanziari;
c. la vigilanza sugli istituti finanziari.
Art. 2 Campo d’applicazione
(art. 2 LIsFi)
1 La presente ordinanza si applica agli istituti finanziari che esercitano la loro attività in Svizzera o dalla Svizzera.
2 Sono considerate aventi legami economici le società o le unità di un gruppo che forniscono servizi finanziari soltanto ad altre società o unità appartenenti allo stesso gruppo.
3 Sono considerate persone con cui si hanno legami familiari:
a. i parenti e gli affini in linea diretta;
b. i parenti fino al terzo grado in linea collaterale;
c. i coniugi e i partner registrati;
d. i coeredi fino alla chiusura della divisione successoria;
1 RS 954.1
2018–......