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Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 63 pagine

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Ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi)

del …

Il Consiglio federale svizzero,

vista la legge del 15 giugno 20181 sugli istituti finanziari (LIsFi),

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Sezione 1: Oggetto e campo d’applicazione

Art. 1 Oggetto

(art. 1 e 72 LIsFi)

La presente ordinanza disciplina segnatamente:

a. le condizioni di autorizzazione degli istituti finanziari;

b. gli obblighi degli istituti finanziari;

c. la vigilanza sugli istituti finanziari.

Art. 2 Campo d’applicazione

(art. 2 LIsFi)

1 La presente ordinanza si applica agli istituti finanziari che esercitano la loro attività in Svizzera o dalla Svizzera.

2 Sono considerate aventi legami economici le società o le unità di un gruppo che forniscono servizi finanziari soltanto ad altre società o unità appartenenti allo stesso gruppo.

3 Sono considerate persone con cui si hanno legami familiari:

a. i parenti e gli affini in linea diretta;

b. i parenti fino al terzo grado in linea collaterale;

c. i coniugi e i partner registrati;

d. i coeredi fino alla chiusura della divisione successoria;

1 RS 954.1

2018–......