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Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 122 pagine
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garantiti, con indicazione del tasso d’interesse, della data di scadenza e della valuta,
3. se rilevante, importo complessivo di tutti gli altri prestiti e impegni, facendo una distinzione tra impegni garantiti e non garantiti, con indicazione del tasso d’interesse, della data di scadenza e della valuta,
4. se rilevante, importo complessivo degli impegni eventuali, data di scadenza e valuta.
Per le suddette categorie si possono fornire indicazioni sommarie, sempre che queste non creino un’impressione fuorviante.
2.6.6 Capitalizzazione e indebitamento
(Fornire inoltre una) panoramica generale della capitalizzazione e dell’indebitamento, facendo una distinzione tra debiti garantiti e non garantiti. La data della panoramica non deve risalire a più di 90 giorni dalla data del prospetto. Fanno parte dell’indebitamento anche i debiti indiretti e gli impegni eventuali.
2.6.7 Disposizioni statutarie che derogano alla legge
Disposizioni statutarie che derogano alle disposizioni legali ai fini della modifica del capitale e dei diritti connessi alle singole categorie di valori mobiliari.
2.6.8 Iscrizione all’ordine del giorno
Regole sull’iscrizione di un oggetto all’ordine del giorno dell’assemblea generale, in particolare per quanto concerne i termini e i giorni di riferimento.
2.6.9 Titoli di partecipazione propri
Numero dei titoli di partecipazione propri detenuti dall’emittente o su suo incarico, compresi i titoli di partecipazione dell’emittente detenuti da un’altra società in cui esso possiede oltre il 50 per cento dei diritti di voto.
2.6.10 Azionisti importanti
Per quanto concerne gli azionisti importanti e i gruppi di azionisti importanti nonché le loro partecipazioni, devono essere fornite le indicazioni secondo gli articoli 120 e seguenti della legge del 19 giugno 201523 sull’infrastruttura finanziaria (LInFi) e le relative disposizioni di esecuzione dell’ordinanza FINMA del 3 dicembre 201524 sull’infrastruttura finanziaria, sempre che siano note all’emittente.
2.6.11 Partecipazioni incrociate
Partecipazioni incrociate, se la partecipazione al capitale o i diritti di voto superano per entrambe le parti il valore soglia del 5 per cento.
2.6.12 Offerte pubbliche d’acquisto
23RS 958.1