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Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 63 pagine

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4. un estratto del casellario giudiziale e del registro delle esecuzioni o, per gli stranieri, un’attestazione equivalente;

b. per le società:

1. gli statuti,

2. un estratto del registro di commercio o un’attestazione corrispondente,

3. una descrizione dell’attività, della situazione finanziaria e, all’occorrenza, della struttura del gruppo,

4. indicazioni sui procedimenti giudiziari e amministrativi conclusi o pendenti.

2 Nel valutare la buona reputazione, la garanzia di un’attività irreprensibile e le qualifiche professionali necessarie delle persone incaricate dell’amministrazione e della gestione si deve tener conto tra l’altro dell’attività prevista presso l’istituto finanziario, nonché del tipo di investimenti previsti.

3 Le persone che detengono una partecipazione qualificata devono specificare, in una dichiarazione destinata alla FINMA, se detengono la partecipazione per proprio conto o a titolo fiduciario per conto di terzi e se su questa partecipazione hanno concesso opzioni o diritti analoghi.

4 Entro 60 giorni dalla chiusura dell’esercizio, le società di intermediazione mobiliare inoltrano alla FINMA un elenco delle persone che detengono una partecipazione qualificata al loro capitale. L’elenco contiene indicazioni sull’identità di tali persone e sulla quota da esse detenuta il giorno di chiusura dell’esercizio, nonché eventuali cambiamenti rispetto all’anno precedente. Le indicazioni e i documenti secondo il capoverso 1 devono essere forniti inoltre per le persone che detengono una partecipazione qualificata che non erano state comunicate in precedenza.

5 Le persone aventi legami economici o altri legami che detengono congiuntamente almeno il 10 per cento del capitale o dei diritti di voto dell’istituto finanziario sono considerate persone che detengono una partecipazione qualificata secondo l’articolo 11 capoverso 4 LIsFi.

Art. 8 Offerta pubblica di valori mobiliari sul mercato primario

(art. 12 LIsFi)

Per stabilire se vi è un’offerta pubblica è determinante l’articolo 3 lettere g e h della legge del 15 giugno 20187 sui servizi finanziari (LSerFi).

Art. 9 Delega di compiti

(art. 14 cpv. 1 LIsFi)

1 Gli istituti finanziari possono delegare a terzi soltanto compiti che nell’ambito dei compiti centrali non rientrano nella competenza decisionale dell’organo di gestione o dell’organo di alta direzione, vigilanza e controllo. La delega non deve pregiudicare l’adeguatezza dell’organizzazione aziendale. Quest’ultima non è più da considerarsi adeguata in particolare quando un istituto finanziario:

7 RS 950.1