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Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 63 pagine
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Art. 3 Società del gruppo importanti
(art. 4 cpv. 2 LIsFi)
Le funzioni di una società del gruppo sono importanti ai fini delle attività soggette ad autorizzazione se sono necessarie al mantenimento di processi operativi rilevanti, in particolare nei seguenti ambiti:
a. gestione della liquidità;
b. tesoreria;
c. gestione dei rischi;
d. amministrazione dei dati di base e contabilità;
e. personale;
f. tecnologie dell’informazione;
g. commercio e regolamento; e
h. diritto e garanzia della conformità alle norme.
Sezione 2: Disposizioni comuni
Art. 4 Richiesta e obbligo di autorizzazione
(art. 5 LIsFi)
1 L’istituto finanziario presenta alla FINMA una richiesta di autorizzazione. Questa contiene tutte le indicazioni e i documenti necessari per la valutazione concernenti in particolare:
a. l’organizzazione, segnatamente la conduzione e il controllo dell’impresa, come pure la gestione dei rischi (art. 9, 20, 21 e 33 LIsFi);
b. il luogo della direzione (art. 10 LIsFi);
c. la garanzia (art. 11 LIsFi);
d. i compiti e la loro eventuale delega (art. 14, 19, 26, 27, 34, 35 e 44 LIsFi);
e. il capitale minimo e le garanzie (art. 22, 28, 36 e 45 LIsFi);
f. i fondi propri (art. 23, 29, 37 e 46 LIsFi);
g. l’organo di mediazione (art. 16 LIsFi);
h. l’organismo di vigilanza e la società di audit (art. 61–63 LIsFi).
2 Sono esentate dall’obbligo di richiedere un’autorizzazione quali gestori di patrimoni collettivi le imprese di assicurazione ai sensi della legge del 17 dicembre 20046 sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA).