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Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 63 pagine

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Art. 3 Società del gruppo importanti

(art. 4 cpv. 2 LIsFi)

Le funzioni di una società del gruppo sono importanti ai fini delle attività soggette ad autorizzazione se sono necessarie al mantenimento di processi operativi rilevanti, in particolare nei seguenti ambiti:

a. gestione della liquidità;

b. tesoreria;

c. gestione dei rischi;

d. amministrazione dei dati di base e contabilità;

e. personale;

f. tecnologie dell’informazione;

g. commercio e regolamento; e

h. diritto e garanzia della conformità alle norme.

Sezione 2: Disposizioni comuni

Art. 4 Richiesta e obbligo di autorizzazione

(art. 5 LIsFi)

1 L’istituto finanziario presenta alla FINMA una richiesta di autorizzazione. Questa contiene tutte le indicazioni e i documenti necessari per la valutazione concernenti in particolare:

a. l’organizzazione, segnatamente la conduzione e il controllo dell’impresa, come pure la gestione dei rischi (art. 9, 20, 21 e 33 LIsFi);

b. il luogo della direzione (art. 10 LIsFi);

c. la garanzia (art. 11 LIsFi);

d. i compiti e la loro eventuale delega (art. 14, 19, 26, 27, 34, 35 e 44 LIsFi);

e. il capitale minimo e le garanzie (art. 22, 28, 36 e 45 LIsFi);

f. i fondi propri (art. 23, 29, 37 e 46 LIsFi);

g. l’organo di mediazione (art. 16 LIsFi);

h. l’organismo di vigilanza e la società di audit (art. 61–63 LIsFi).

2 Sono esentate dall’obbligo di richiedere un’autorizzazione quali gestori di patrimoni collettivi le imprese di assicurazione ai sensi della legge del 17 dicembre 20046 sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA).

6 RS 961.01