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Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 6 pagine

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Art. 13 Abilitazione delle società di audit

1 La società di audit a cui ricorre l’organismo di vigilanza è sufficientemente organizzata se:

a. dispone di almeno due auditor responsabili abilitati per l’ambito degli organismi di vigilanza;

b. al più tardi tre anni dopo il rilascio dell’abilitazione dispone di almeno due mandati di verifica nell’ambito degli organismi di vigilanza;

c. a prescindere dalla sua forma giuridica, rispetta le disposizioni riguardanti la documentazione e la conservazione dei documenti secondo l’articolo 730c CO5.

2 L’attività che necessita di un’autorizzazione secondo le leggi sui mercati finanziari di cui all’articolo 1 capoverso 1 LFINMA non è compatibile con l’abilitazione quale società di audit per eseguire verifiche nell’ambito degli organismi di vigilanza se la stessa è esercitata dalle seguenti persone:

a. le società poste sotto una direzione unica con la società di audit;

b. le persone fisiche che partecipano in modo diretto o indiretto a una società di cui alla lettera a almeno con il 10 per cento del capitale o dei diritti di voto o che possono influenzare in un altro modo determinante la sua attività;

c. gli auditor responsabili.

3 Una società di audit è sufficientemente assicurata contro i rischi di responsabilità se, a copertura della responsabilità civile derivante da verifiche nell’ambito degli organismi di vigilanza, ha stipulato un’assicurazione per i danni patrimoniali o fornito garanzie finanziarie equivalenti. La copertura assicurativa messa a disposizione per tutti i danni patrimoniali in un anno deve ammontare almeno a 250 000 franchi.

Art. 14 Abilitazione degli auditor responsabili

1 Un auditor responsabile dispone delle conoscenze specialistiche e dell’esperienza professionale necessarie per essere abilitato a eseguire verifiche nell’ambito degli organismi di vigilanza se può dimostrare di soddisfare i seguenti requisiti:

a. esperienza professionale di cinque anni nella fornitura di prestazioni di verifica nell’ambito della LRD6 e delle norme di comportamento per la gestione patrimoniale;

b. 200 ore di verifica nell’ambito della LRD e delle norme di comportamento per la gestione patrimoniale;

c. otto ore di perfezionamento nell’ambito della LRD e delle norme di comportamento per la gestione patrimoniale, nell’anno precedente la presentazione della domanda di abilitazione.

5RS 220

6 RS 955.0