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Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 6 pagine

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a. nazionalità e domicilio;

b. partecipazioni qualificate in altre società;

c. procedimenti giudiziari e amministrativi pendenti;

d. un curriculum vitae firmato dalla persona interessata;

e. certificati di lavoro ed eventuali referenze;

f. un estratto del casellario giudiziale e del registro delle esecuzioni o, per gli stranieri, un documento equivalente.

Art. 3 Forma giuridica e compiti

1 L’organismo di vigilanza è una persona giuridica secondo il diritto svizzero.

2 L’organo incaricato dell’amministrazione ha in particolare i seguenti compiti:

a. esercita l’alta direzione dell’organismo di vigilanza;

b. definisce l’organizzazione dell’organismo di vigilanza;

c. nomina le persone incaricate dell’alta vigilanza e della gestione.

3 L’organo incaricato della gestione ha in particolare i seguenti compiti:

a. esercita la direzione operativa;

b. elabora le basi decisionali per l’organo incaricato dell’amministrazione;

c. attua le decisioni dell’organo incaricato dell’amministrazione.

4 L’organismo di vigilanza persegue una politica retributiva adeguata tenendo conto della propria attività, dei rischi e della situazione finanziaria e definisce tale politica nei propri regolamenti.

Art. 4 Garanzia e indipendenza

1 Il presidente dell’organo incaricato dell’amministrazione deve essere indipendente dagli assoggettati alla vigilanza dell’organismo di vigilanza. Le decisioni determinanti devono essere prese da una persona indipendente.

2 Le persone incaricate della gestione e della vigilanza non possono accettare mandati a favore degli assoggettati alla vigilanza dell’organismo di vigilanza. Non possono neppure detenere partecipazioni dirette o indirette in assoggettati alla vigilanza.

3 L’organismo di vigilanza non può esercitare attività diverse da quelle menzionate all’articolo 43a LFINMA. In particolare non può:

a. fornire consulenza agli assoggettati alla vigilanza;

b. formare gli assoggettati alla vigilanza;

c. operare come organo di mediazione secondo il titolo quinto della legge del 15 giugno 20182 sui servizi finanziari.

2 RS 950.1