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Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 6 pagine
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a. nazionalità e domicilio;
b. partecipazioni qualificate in altre società;
c. procedimenti giudiziari e amministrativi pendenti;
d. un curriculum vitae firmato dalla persona interessata;
e. certificati di lavoro ed eventuali referenze;
f. un estratto del casellario giudiziale e del registro delle esecuzioni o, per gli stranieri, un documento equivalente.
Art. 3 Forma giuridica e compiti
1 L’organismo di vigilanza è una persona giuridica secondo il diritto svizzero.
2 L’organo incaricato dell’amministrazione ha in particolare i seguenti compiti:
a. esercita l’alta direzione dell’organismo di vigilanza;
b. definisce l’organizzazione dell’organismo di vigilanza;
c. nomina le persone incaricate dell’alta vigilanza e della gestione.
3 L’organo incaricato della gestione ha in particolare i seguenti compiti:
a. esercita la direzione operativa;
b. elabora le basi decisionali per l’organo incaricato dell’amministrazione;
c. attua le decisioni dell’organo incaricato dell’amministrazione.
4 L’organismo di vigilanza persegue una politica retributiva adeguata tenendo conto della propria attività, dei rischi e della situazione finanziaria e definisce tale politica nei propri regolamenti.
Art. 4 Garanzia e indipendenza
1 Il presidente dell’organo incaricato dell’amministrazione deve essere indipendente dagli assoggettati alla vigilanza dell’organismo di vigilanza. Le decisioni determinanti devono essere prese da una persona indipendente.
2 Le persone incaricate della gestione e della vigilanza non possono accettare mandati a favore degli assoggettati alla vigilanza dell’organismo di vigilanza. Non possono neppure detenere partecipazioni dirette o indirette in assoggettati alla vigilanza.
3 L’organismo di vigilanza non può esercitare attività diverse da quelle menzionate all’articolo 43a LFINMA. In particolare non può:
a. fornire consulenza agli assoggettati alla vigilanza;
b. formare gli assoggettati alla vigilanza;
c. operare come organo di mediazione secondo il titolo quinto della legge del 15 giugno 20182 sui servizi finanziari.