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Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 6 pagine

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Sezione 3: Vigilanza continua

Art. 9 Elenchi dei membri

1 Se svolge anche l’attività di un organismo di autodisciplina secondo la legge del 10 ottobre 19974 sul riciclaggio di denaro (LRD), l’organismo di vigilanza tiene elenchi separati dei membri in cui figurano i membri autorizzati dalla FINMA e assoggettati alla vigilanza completa dell’organismo di vigilanza.

2 Gli elenchi dei membri devono essere accessibili al pubblico mediante una procedura di richiamo.

Art. 10 Vigilanza continua

1 Nell’ambito della vigilanza continua l’organismo di vigilanza valuta i rischi connessi sia all’attività sia all’organizzazione degli assoggettati alla vigilanza.

2 La FINMA può stabilire periodicamente mediante requisiti di audit i punti che l’organismo di vigilanza deve almeno verificare nell’ambito della vigilanza continua.

Art. 11 Notifiche alla FINMA

1 L’organismo di vigilanza notifica immediatamente alla FINMA:

a. le gravi violazioni del diritto in materia di vigilanza o altre irregolarità a cui non è possibile porre rimedio nell’ambito della vigilanza continua o per le quali non sembra opportuno impartire un termine per rimediarvi;

b. se la situazione conforme non ha potuto essere ripristinata entro il termine impartito.

2 Esso presenta annualmente un rapporto alla FINMA sui termini impartiti secondo l’articolo 43b capoverso 2 LFINMA e sui miglioramenti ottenuti.

3 Esso notifica annualmente alla FINMA i risultati dell’attività di vigilanza continua e i dati sui rischi connessi all’attività dei singoli assoggettati alla vigilanza.

4 Le notifiche avvengono in forma elettronica; la FINMA stabilisce i dati da notificare e il loro formato.

Sezione 4: Strumenti di vigilanza dell’organismo di vigilanza

Art. 12 Verifica

1 L’organismo di vigilanza può effettuare le verifiche degli assoggettati alla vigilanza direttamente o ricorrere a società di audit.

2 Se ricorre a società di audit, esso rilascia a tali società e agli auditor responsabili l’abilitazione necessaria e vigila sulla loro attività.

4 RS 955.0