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Consultazione 2018/74: Revisione parziale dell'ordinanza sui decolli e gli atterraggi di aeromobili fuori degli aerodromi (Ordinanza sugli atterraggi esterni, OAEs) · 7 pagine
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Ordinanza sui decolli e gli atterraggi di aeromobili fuori degli aerodromi
f. sono vietati il decollo e l'atterraggio di aeromobili civili con occupanti, eccetto nell'ambito dell'esercizio di aerodromi esistenti e fatte salve le disposizioni degli articoli 19 capoverso 3 lettera a e b, 26 capoverso 2bis, 28 capoverso 1 nonché 38a dell'ordinanza del 14 maggio 201415 sugli atterraggi esterni.
5. Ordinanza del 21 gennaio 199116 sulle riserve d’importanza internazionale e nazionale d’uccelli acquatici e migratori
Art. 5 cpv. 1 lett. f
1Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori valgono le seguenti disposizioni generali:
f. sono vietati il decollo e l'atterraggio di aeromobili civili con occupanti, eccetto nell'ambito dell'esercizio di aerodromi esistenti e fatte salve le disposizioni degli articoli 19 capoverso 3 lettera a, 26 capoverso 2bis, 28 capoverso 1 nonché 38a dell'ordinanza del 14 maggio 201417 sugli atterraggi esterni.
III
La presente ordinanza entra in vigore il … 2019.
… 2019 In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione,
Ueli Maurer
Il cancelliere della Confederazione,
Walter Thurnherr
15 RS 748.132.3
16RS 922.32