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Consultazione 2018/74: Revisione parziale dell'ordinanza sui decolli e gli atterraggi di aeromobili fuori degli aerodromi (Ordinanza sugli atterraggi esterni, OAEs) · 7 pagine

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Ordinanza sui decolli e gli atterraggi di aeromobili fuori degli aerodromi

f. sono vietati il decollo e l'atterraggio di aeromobili civili con occupanti, eccetto nell'ambito dell'esercizio di aerodromi esistenti e fatte salve le disposizioni degli articoli 19 capoverso 3 lettera a e b, 26 capoverso 2bis, 28 capoverso 1 nonché 38a dell'ordinanza del 14 maggio 201415 sugli atterraggi esterni.

5. Ordinanza del 21 gennaio 199116 sulle riserve d’importanza internazionale e nazionale d’uccelli acquatici e migratori

Art. 5 cpv. 1 lett. f

1Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori valgono le seguenti disposizioni generali:

f. sono vietati il decollo e l'atterraggio di aeromobili civili con occupanti, eccetto nell'ambito dell'esercizio di aerodromi esistenti e fatte salve le disposizioni degli articoli 19 capoverso 3 lettera a, 26 capoverso 2bis, 28 capoverso 1 nonché 38a dell'ordinanza del 14 maggio 201417 sugli atterraggi esterni.

III

La presente ordinanza entra in vigore il … 2019.

… 2019 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,

Ueli Maurer

Il cancelliere della Confederazione,

Walter Thurnherr

15 RS 748.132.3

16RS 922.32

17 RS 748.132.3