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Consultazione 2018/74: Revisione parziale dell'ordinanza sui decolli e gli atterraggi di aeromobili fuori degli aerodromi (Ordinanza sugli atterraggi esterni, OAEs) · 7 pagine
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sui decolli e gli atterraggi di aeromobili fuori degli aerodromi (Ordinanza sugli atterraggi esterni, OAEs) Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero
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I
L'ordinanza del 14 maggio 20141 sugli atterraggi esterni è modificata come segue:
Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione
1La presente ordinanza definisce le condizioni alle quali sono ammessi gli atterraggi esterni nonché le costruzioni e gli impianti a essi destinati.
2Per atterraggio esterno si intende il decollo o l'atterraggio fuori degli aerodromi, nonché l'imbarco o lo sbarco di persone o cose fuori degli aerodromi quando l'aeromobile non ha contatto col suolo.
3La presente ordinanza si applica a:
a. aeromobili nazionali con occupanti, sempreché non immatricolati militarmente o non impiegati a fini militari;
b. aeromobili stranieri con occupanti, sempreché non impiegati a fini militari.
4La presente ordinanza non si applica a decolli da e atterraggi su aree d'atterraggio in montagna; a queste si applicano l'articolo 8 capoversi 3–5 LNA e l'articolo 54 dell'ordinanza del 23 novembre 19942 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA).
5Agli atterraggi esterni nell'ambito di manifestazioni aeronautiche pubbliche si applicano solo gli articoli 18 e 19 capoverso 1 indipendentemente dal fatto che tali manifestazioni siano o meno soggette ad autorizzazione. Per il resto si applicano gli articoli 85–91 dell’ordinanza del 14 novembre 19733 sulla navigazione aerea (ONA).