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Consultazione 2018/74: Revisione parziale dell'ordinanza sui decolli e gli atterraggi di aeromobili fuori degli aerodromi (Ordinanza sugli atterraggi esterni, OAEs) · 7 pagine

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Ordinanza sui decolli e gli atterraggi di aeromobili fuori degli aerodromi

2. per il mantenimento di autorizzazioni, in particolare per voli notturni, voli con visori notturni, voli con il verricello e voli per il trasporto di persone come carico esterno;

Art. 34 cpv. 1 lett. e

e. nel raggio di 100 m attorno agli assembramenti di persone all'aperto;

Art. 35 cpv. 1

1Gli atterraggi esterni nell'ambito di voli d'istruzione per le persone al servizio di organizzazioni di salvataggio o della polizia sono ammessi di domenica e nei giorni festivi, dalle 22.00 alle 6.00 e nelle zone residenziali, soltanto se altrimenti l'istruzione sarebbe ostacolata in modo sproporzionato.

Art. 38 cpv. 2

2Atterraggi esterni su aree d'atterraggio d’ospedale e aree d'atterraggio per operazioni di soccorso, necessari per motivi medici, non necessitano di alcuna autorizzazione secondo la presente ordinanza; gli atterraggi esterni per emergenze mediche sono ammessi senza restrizioni temporali.

Titolo prima dell'art. 38a

Sezione 3: Atterraggi esterni con aeromobili di Stato stranieri in zone protette

Inserire prima del titolo del titolo 4

Art. 38a

Previa consultazione dell'UFAM, dell'ARE e del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), l'UFAC può autorizzare atterraggi esterni in zone protette con aeromobili di Stato stranieri (art. 19 cpv. 1), sempreché siano necessari per motivi diplomatici o di rappresentanza.

Art. 39 cpv. 2 lett. c e d e cpv. 3 lett. d

2Sono ammesse infrastrutture minori, in particolare:

c. piccole superfici d'atterraggio con rivestimento duro, ma non impermeabilizzate, segnatamente quelle con grigliato erboso in calcestruzzo;

d. lievi modifiche del terreno.

3Non sono ammessi in particolare:

d. Abrogato