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Consultazione 2018/74: Revisione parziale dell'ordinanza sui decolli e gli atterraggi di aeromobili fuori degli aerodromi (Ordinanza sugli atterraggi esterni, OAEs) · 7 pagine

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Ordinanza sui decolli e gli atterraggi di aeromobili fuori degli aerodromi

che figurano nell'allegato 14 volume I e II della Convenzione del 7 dicembre 19445 relativa all'aviazione civile internazionale. Sono fatte salve le deroghe notificate dalla Svizzera in virtù dell'articolo 38 della Convenzione.

2L'UFAC emana una direttiva per attuare le prescrizioni di cui al capoverso 1.

3Se la direttiva è rispettata, si può presumere che i requisiti stabiliti dalle prescrizioni di cui al capoverso 1 siano soddisfatti.

4Chi deroga alla direttiva è tenuto a provare all'UFAC che i requisiti sono soddisfatti in altro modo.

Art. 41e Autorizzazione per procedura di volo strumentale

1Una procedura di volo strumentale può essere introdotta solo con l'autorizzazione dell'UFAC. Una tale procedura deve sempre contenere un segmento finale VFR.

2L'UFAC rilascia l'autorizzazione su domanda del gestore d’ospedale, se quest'ultimo dimostra che la sicurezza aerea è garantita.

Art. 41f Catasto delle superfici di limitazione degli ostacoli

Il gestore di un ospedale dotato di un’area d’atterraggio della categoria speciale deve presentare un catasto delle superfici di limitazione degli ostacoli di cui all'articolo 62 OSIA6.

Art. 41g Pubblicazioni aeronautiche

1I gestori degli ospedali dotati di aree d’atterraggio della categoria speciale sono responsabili della pubblicazione delle relative informazioni nel Manuale d'informazione aeronautica7.

2La pubblicazione deve soddisfare i requisiti di cui all'allegato 15 alla Convenzione del 7 dicembre 19448 relativa all'aviazione civile internazionale. Sono fatte salve le deroghe notificate dalla Svizzera in virtù dell'articolo 38 della Convenzione.

Art. 43 Direttiva

D'intesa con l'UFAM e l'ARE, l'UFAC fissa in una direttiva i principi per l'esecuzione della presente ordinanza, in particolare degli articoli 10 capoverso 1, 16 capoverso 3, 28, 29, 39 capoverso 4 e del titolo 4a.

5 RS 0.748.0

6 RS 748.131.1

7Il Manuale d'informazione aeronautica (Aeronautical Information Publication, AIP) è

edito da Skyguide e può essere ottenuto in abbonamento: Skyguide AIP-Services, 8602 Wangen b. Dübendorf, www.skyguide.ch > Dienstleistungen > Luftfahrtinformationsdienste.

8 RS 0.748.0