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Consultazione 2018/74: Revisione parziale dell'ordinanza sui decolli e gli atterraggi di aeromobili fuori degli aerodromi (Ordinanza sugli atterraggi esterni, OAEs) · 7 pagine
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Ordinanza sui decolli e gli atterraggi di aeromobili fuori degli aerodromi
Art. 2 cpv. g e h
g. aree d'atterraggio d’ospedale: aree d’atterraggio in prossimità degli ospedali che dispongono di un servizio di pronto soccorso;
h. aree d'atterraggio per operazioni di soccorso: aree d'atterraggio per salvataggi e recuperi, in particolare presso infrastrutture di trasporto o aree industriali.
Art. 7 cpv. 4
4Per le autorizzazioni per elicotteri di Stato stranieri vengono consultati i Comuni di ubicazione e l'Amministrazione federale delle dogane (AFD).
Art. 18
Concerne soltanto il testo francese.
Art. 19 cpv. 1 Frase introduttiva
1Fatto salvo il capoverso 3 e gli articoli 26, 28 e 38a, gli atterraggi esterni sono vietati nelle seguenti zone:
Art. 25 lett. d
d. nel raggio di 100 m attorno agli assembramenti di persone all'aperto;
Art. 26 Rubrica e cpv. 1 lett. d e 1bis
Autorizzazioni per atterraggi esterni a più di 1100 m di altitudine e nelle zone protette
1Nell'ambito di trasporti di persone a scopo turistico o sportivo, l'UFAC può autorizzare atterraggi esterni a più di 1100 m di altitudine nei seguenti casi:
d. interruzione delle vie di comunicazione pubbliche.
2bisCon un'autorizzazione di cui al capoverso 1, esso può autorizzare atterraggi esterni in zone protette previa consultazione dell'UFAM e dell'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) (art. 19 cpv. 1).
Art. 32 lett. f
f. nel raggio di 100 m attorno agli assembramenti di persone all'aperto;
Art. 33 cpv. 1 lett. b
1Nella presente ordinanza sono considerati voli d'istruzione:
b. voli d'addestramento che hanno luogo:
1. in presenza di una persona abilitata all'istruzione o;