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Consultazione 2018/8: Pacchetto di ordinanze agricole 2018 · 252 pagine

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Ordinanza sulla salute dei vegetali

Allegato 6 (art. 66 e 67)

Passaporti fitosanitari

1. Passaporto fitosanitario per la messa in commercio e l’importazione dall’UE

1.1 Il passaporto fitosanitario contiene gli elementi seguenti

1.1.1 La dicitura «Passaporto fitosanitario» nell’angolo superiore destro, in una delle lingue ufficiali della Svizzera o dell’Unione europea (UE) e in inglese, se differente, separate da una barra obliqua.

1.1.2 La bandiera della Svizzera o dell’UE nell’angolo superiore sinistro, stampata a colori o in bianco e nero.

1.1.3 La lettera «A», seguita dal nome botanico della specie o taxon in questione (in caso di vegetali e prodotti vegetali) oppure, se del caso, il nome dell’oggetto in questione e, facoltativamente, il nome della varietà.

1.1.4 La lettera «B», seguita da «CH», o dal codice di due lettere18 dello Stato membro dell’UE, da un trattino e dal numero di omologazione dell’azienda che rilascia – o per cui l’autorità competente rilascia – il passaporto fitosanitario.

1.1.5 La lettera «C», seguita dal codice di tracciabilità della merce in questione.

1.1.6 La lettera «D», se del caso seguita da

1.1.6.1 il nome dello Stato terzo di origine; oppure

1.1.6.2 il codice di due lettere del Paese di origine membro dell’UE.

1.2 Il codice di tracciabilità di cui al numero 1.1.5 può essere integrato da un riferimento a un unico codice a barre, ologramma, chip o altro supporto di dati di tracciabilità, presente sul lotto.

2. Passaporto fitosanitario per le zone protette

2.1 Il passaporto fitosanitario per l’importazione in zone protette e la messa in commercio all’interno di tali zone contiene gli elementi seguenti

2.1.1 La dicitura «Passaporto fitosanitario – ZP» nell’angolo superiore destro, in una delle lingue ufficiali della Svizzera o dell’UE e in inglese, se differente, separate da una barra obliqua.

2.1.2 Immediatamente sotto tale dicitura, la denominazione scientifica o il codice del rispettivo organismo da quarantena rilevante per le zone protette.

18 ISO 3166-1:2006, «Codes fort he representation of names of countries and their subdivisions» – Part 1: Country codes. Organizzazione internazionale di normazione ISO, Ginevra.