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Consultazione 2018/8: Pacchetto di ordinanze agricole 2018 · 252 pagine
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Allegato10 (art. 18 cpv. 1)
Riduzione dei contributi per singole colture e del supplemento per i cereali
1 Considerazioni generali
1.1 Se sono constatate lacune, i contributi e i supplementi di un anno di contri-
buzione sono ridotti mediante la detrazione di importi forfettari, importi per unità, una percentuale del contributo in questione o una percentuale di tutti i contributi per singole colture o del supplemento. La riduzione di un contributo o del supplemento può essere superiore al diritto ai contributi o al supplemento e in tal caso è applicata ad altri contributi. Può tuttavia essere ridotto al massimo il totale di tutti i contributi per singole colture e supplementi di un anno di contribuzione.
1.2 Vi è recidiva se per il medesimo punto di controllo è stata già riscontrata la
stessa lacuna o una lacuna analoga in un controllo per il medesimo anno di contribuzione o in un controllo per i tre anni di contribuzione precedenti per lo stesso gestore.
1.3 Se i documenti sono incompleti, mancanti, inutilizzabili o non validi, i
Cantoni e i servizi di controllo possono concedere ai gestori termini per l'inoltro successivo. Sono esclusi:
a. il libretto dei prati/registro dei prati;
b. il libretto dei campi/le schede delle colture.
1.4 Se non è possibile effettuare un controllo a causa di documenti incompleti,
mancanti, inutilizzabili o non validi, oltre alle riduzioni per i rispettivi documenti, sono effettuate riduzioni per i punti di controllo che non possono essere considerati adempiuti a causa delle informazioni mancanti.
1.5 Il Cantone o il servizio di controllo può fatturare al gestore le spese supple-
mentari dovute all'inoltro successivo di documenti.
1.6 In situazioni aziendali particolari motivate e se il totale di tutte le riduzioni è
superiore al 20 per cento di tutti i contributi per singole colture dell'anno in questione, il Cantone può aumentare o diminuire le riduzioni al massimo del 25 per cento. Esso comunica tali decisioni all'UFAG.
1.7 Se le infrazioni sono intenzionali o ripetute i Cantoni possono negare la
concessione di contributi o del supplemento per cinque anni al massimo.
10 Introdotto dal n. II dell’O del 29 ott. 2014 (RU 2014 3963). Aggiornato dai n. II delle O del 20 mag. 2015 (RU 2015 1745) e del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2017 6079).