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Consultazione 2018/8: Pacchetto di ordinanze agricole 2018 · 252 pagine

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3 Il contributo per le barbabietole da zucchero è concesso soltanto se in un contratto scritto tra lo zuccherificio da un lato e il gestore oppure i membri di una comunità aziendale settoriale o di una comunità di produttori dall'altro è stato stabilito un determinato quantitativo da fornire.

Art. 7 cpv. 1 e 3 lett. a

1 I contributi per singole colture e il supplemento per i cereali sono versati solo su richiesta.

3 La domanda deve contenere in particolare i seguenti dati:

a. le colture secondo l'articolo 1 o 4 per le quali sono richiesti i contributi o il supplemento;

Art. 8 cpv. 1

1 La domanda in vista di ottenere contributi per singole colture e il supplemento per i cereali va inoltrata all'autorità designata dal Cantone competente tra il 15 gennaio e il 15 marzo. Il Cantone può prorogare il termine fino al 1° maggio in caso di adeguamenti dei sistemi informatici o in altre situazioni particolari.

Art. 9 cpv. 3

3 Se il gestore non può adempiere le esigenze relative ai contributi per singole colture e al supplemento per i cereali che ha richiesto nella domanda, deve darne notifica immediatamente al servizio cantonale competente. La notifica è presa in considerazione se avviene entro:

a. il giorno prima della ricezione di un preavviso di controllo;

b. il giorno prima del controllo se questo è eseguito senza preavviso.

Art. 10 cpv. 1

1 Il Cantone verifica il diritto ai contributi o al supplemento e determina i contributi o il supplemento in base ai dati rilevati.

Art. 11 Versamento dei contributi e del supplemento ai gestori

1 Il Cantone versa i contributi e i supplementi nella maniera seguente:

a. contributi per singole colture: entro il 10 novembre dell’anno di contribuzione;

b. supplemento per i cereali: entro il 20 dicembre dell’anno di contribuzione.