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Consultazione 2018/8: Pacchetto di ordinanze agricole 2018 · 252 pagine

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Titolo prima dell’articolo 6

Sezione 2a: Condizioni

Art. 6 Gestori aventi diritti ai contributi

1 Il gestore di un'azienda ha diritto ai contributi o al supplemento, se:

a. è una persona fisica con domicilio civile in Svizzera; e

b. prima del 1° gennaio dell'anno di contribuzione non ha ancora compiuto 65 anni.

2 In deroga al capoverso 1, anche persone giuridiche con sede in Svizzera, nonché Cantoni e Comuni hanno diritto ai contributi o al supplemento, a condizione che siano gestori dell'azienda.

3 Nel caso di società di persone, hanno diritto ai contributi o al supplemento soltanto le persone che prima del 1° gennaio dell’anno di contribuzione non hanno ancora compiuto 65 anni. I contributi e il supplemento sono versati proporzionalmente alle persone aventi diritto ai contributi.

Art. 6a Condizioni generali

1 I contributi per singole colture e il supplemento per i cereali sono versati se:

a. il gestore fornisce la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate secondo gli articoli 11-25 OPD7;

b. nell'azienda sussiste un volume di lavoro di almeno 0,20 unità standard di manodopera secondo l'articolo 3 capoverso 2 OTerm; e

c. almeno il 50 per cento dei lavori necessari alla gestione dell'azienda è svolto con manodopera propria dell'azienda.

2 Il carico di lavoro di cui al capoverso 1 lettera c è calcolato in base al «Preventivo di lavoro ART 2009» di Agroscope, versione 20138.

Art. 6b Condizioni particolari per i contributi per singole colture

1 Il contributo per sementi di patate, mais, graminacee da foraggio e leguminose da foraggio è concesso soltanto se il gestore ha stabilito per scritto una determinata superficie con un'organizzazione di moltiplicazione delle sementi autorizzata. La superficie deve soddisfare le esigenze stabilite in virtù dell'articolo 23 capoverso 1 dell'ordinanza del DEFR del 7 dicembre 19989 sulle sementi e i tuberi-seme.

2 Il contributo per miscele di favette, piselli proteici e lupini a scopo foraggero con cereali è concesso soltanto se la proporzione in peso delle colture che danno diritto a contributi nel raccolto è di almeno il 30 per cento.

7 RS 910.13

8Il preventivo di lavoro può essere consultato sul sito Internet

www.agroscope.admin.ch/arbeitsvoranschlag/.

9 RS 916.151.1