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Consultazione 2018/8: Pacchetto di ordinanze agricole 2018 · 252 pagine
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2 I contributi e i supplementi che non possono essere attribuiti decadono dopo cinque anni. Il Cantone deve restituirli all'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG).
Art. 12 Erogazione dei contributi e del supplemento al Cantone
1 Il Cantone trasmette all’UFAG le superfici che danno diritto al supplemento entro il 15 ottobre.
2 Calcola i contributi e il supplemento nella maniera seguente:
a. contributi per singole colture: entro il 10 ottobre;
b. supplemento per i cereali: entro il 20 novembre.
3 Richiede il rispettivo importo totale all’UFAG:
a. contributi per singole colture: entro il 15 ottobre indicando i singoli contributi;
b. supplemento per i cereali: entro il 25 novembre.
4 Per i contributi per singole colture sono possibili ulteriori trattamenti fino al 20 novembre. Il Cantone calcola i contributi risultanti da ulteriori trattamenti entro il 20 novembre. Richiede il rispettivo importo totale all'UFAG entro il 25 novembre indicando i singoli contributi.
5 Il Cantone fornisce all'UFAG entro il 31 dicembre i dati elettronici concernenti i versamenti dei contributi per singole colture e del supplemento. Essi devono corrispondere ai versamenti di cui ai capoversi 1 e 2.
6 L'UFAG controlla le distinte di pagamento del Cantone e gli versa l'importo totale.
Art. 18 Riduzione e diniego dei contributi
1 I Cantoni riducono o negano i contributi o il supplemento conformemente all'allegato.
2 Redigono ogni anno un rapporto sulle riduzioni e sui dinieghi di contributi o di supplementi da loro decisi. La registrazione completa nel sistema d'informazione centrale per i dati sui controlli conformemente all'articolo 165d LAgr è considerata un rapporto.
II
L’allegato è sostituito dalla versione qui annessa.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.
… In nome del Consiglio federale svizzero: