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Consultazione 2018/8: Pacchetto di ordinanze agricole 2018 · 252 pagine

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Ordinanza sui pagamenti diretti

benessere degli animali e si indennizza la maggior mole di lavoro degli agricoltori per l’uscita al pascolo delle categorie di animali in questione.

Per il programma URA non sono introdotte nuove disposizioni. Se tuttavia un gestore desidera ricevere il contributo supplementare, tutti gli animali di una categoria devono avere accesso al pascolo nel semestre estivo. Qualora una parte degli animali di una categoria notificata continui a essere detenuta su un’altra superficie d’uscita, viene versato lo stesso contributo (escl. contributo supplementare)

come finora.

Articolo 79 capoverso 4

I contributi per la lavorazione rispettosa del suolo sono prorogati fino al 2021, come peraltro stabilito per il nuovo contributo per l'efficienza delle risorse per la rinuncia a erbicidi sulla superficie coltiva aperta.

Articolo 82 capoverso 6

Nel piano d’azione per i prodotti fitosanitari si propone di prorogare il termine di promozione del contributo per l'efficienza delle risorse per l'impiego di una tecnica d’applicazione precisa. Al momento, la promozione è limitata a fine 2019. Oggi circa un terzo della superficie della verdura da pieno campo e delle colture speciali frutta e vite è gestito con le tecnologie promosse. Presupponendo un'evoluzione lineare, entro il 2019 la metà della superficie verrebbe gestita con le tecnologie promosse. Dopo altri quattro anni di sostegno, ovvero fino al 2023, si raggiungerebbe l'80 per cento della superficie. Da quanto si evince da esperienze maturate in situazioni comparabili, tale ipotesi è piuttosto prudente in quanto il più delle volte prima della scadenza del termine di promozione si registra un incremento della partecipazione.

Articolo 82 f e g, 2 lettera f numero 7

Secondo il piano d'azione sui prodotti fitosanitari la rinuncia totale o parziale agli erbicidi va promossa mediante i pagamenti diretti. Per il 2018 sono stati introdotti nuovi contributi per l'efficienza delle risorse volti a ridurre l'impiego dei prodotti fitosanitari nella frutticoltura, viticoltura e nella coltivazione di barbabietole da zucchero. Questi sono integrati con un contributo per la riduzione dell'impiego di erbicidi nelle colture campicole. In analogia agli attuali contributi per l'efficienza delle risorse, anche il nuovo contributo per l'efficienza delle risorse per la rinuncia a erbicidi su superfici coltive aperte resta limitato al periodo precedente la Politica agricola 22+, ovvero fino alla fine del 2021. Si prevede un'evoluzione nel quadro della Politica agricola 22+. La misura viene suddivisa in rinuncia totale e parziale. Quella parziale è nota in particolare per le sarchiate come trattamento combinato con la sarchiatura tra le file. Tuttavia oggi tale prassi non è molto diffusa. In tal modo si può ridurre ben del 50 per cento il quantitativo di prodotti fitosanitari impiegato. Inoltre avviene una differenziazione in base alla durata della rinuncia o della rinuncia parziale. In caso di rinuncia agli erbicidi a partire dalla semina non possono essere impiegati erbicidi in preemergenza o in postemergenza, è consentito soltanto l’impiego di erbicidi fogliari. Qualora la rinuncia totale agli erbicidi avvenga a partire dal raccolto della coltura principale precedente, non possono essere applicati erbicidi fino alla semina. I trattamenti pianta per pianta non sono consentiti in entrambi i casi. Affinché il nuovo contributo per la rinuncia agli erbicidi e la promozione di metodi di lavorazione rispettosa del suolo non si contrastino a vicenda, si promuove in modo particolare la combinazione delle due misure. Il nuovo contributo può essere cumulato con l'attuale contributo supplementare per la rinuncia a erbicidi nella lavorazione rispettosa del suolo. La misura è attuata per coltura (codice) in virtù del catalogo delle superfici e delle disposizioni per il rilevamento dei dati agricoli coordinati. Ad esempio è possibile notificare il frumento autunnale, ma non quello estivo.

Articolo 102 capoverso 2 e 3

Queste disposizioni sono trasferite, previo adeguamento, nell'ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (OCoC; RS 910.15). Si tratta di norme sui controlli di base definite nell'O-CoC.