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Consultazione 2018/8: Pacchetto di ordinanze agricole 2018 · 252 pagine
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Ordinanza sui pagamenti diretti
Articolo 40 capoverso 2, 47 capoversi 2 e 3, 49 capoversi 2 e 3 nonché allegato 7 n. 1.6.1 e 1.6.2
Come enunciato nella situazione iniziale, il gruppo di lavoro ha richiesto di introdurre un contributo per il bestiame da latte su base stagionale, variabile e dipendente dalla durata dell'estivazione allo scopo di contrastare il potenziale calo dell'estivazione del bestiame da latte a causa dell’elevato dispendio in termini di risorse finanziarie e di personale rispetto ad altre categorie di animali, in particolare per gli animali da latte con una durata dell'estivazione breve. Tutti gli animali da latte con la medesima durata d'estivazione beneficeranno dello stesso sostegno mediante la soluzione richiesta.
L'attuale norma per l'alpeggio di breve durata è sostituita con un contributo per bestiame da latte per vacche lattifere, capre lattifere e pecore lattifere. Il bestiame da latte estivato riceve questo contributo oltre a quello d'estivazione pari a 400 fr./carico normale. Aumenta in maniera lineare dal primo giorno e raggiunge il suo massimo a 56 giorni d'estivazione (149 fr./vacca lattifera). Successivamente fino al 100° giorno scende in maniera lineare a zero. Gli animali estivati per più di 99 giorni non ricevono alcun contributo supplementare per il bestiame da latte. Come base per il calcolo per gli animali della specie bovina sono consultati i dati BDTA "vacche lattifere". Per il contributo per vacca lattifera è determinante il totale dei giorni d’estivazione dell'animale durante l'intera stagione di alpeggio. Qualora un animale sia estivato in più aziende per una durata d'estivazione totale inferiore a 99 giorni il contributo relativo a tale animale è ripartito pro rata tra le aziende interessate. Per capre e pecore lattifere il contributo si calcola sulla base dell'attuale autodichiarazione dei giorni d'estivazione. Contrariamente alle vacche lattifere, per motivi amministrativi e poiché sono interessati pochi animali, al momento si rinuncia a un calcolo per stagione per le capre e pecore lattifere. Per il contributo per animale sono determinanti i giorni d'estivazione nella relativa azienda. Con la soluzione proposta decade il rilevamento separato dei Cantoni per gli animali munti.
Il gruppo di lavoro, oltre alla richiesta principale, ha anche discusso di un contributo per il bestiame da latte su base aziendale. Questo funzionerebbe come la richiesta principale, tuttavia considererebbe la durata d'estivazione per azienda e non dell'intera stagione. Questa seconda variante non è stata però ben accolta dal gruppo di lavoro poiché provoca disparità di trattamento tra gli animali da latte a seconda se restano estivati nella stessa azienda d'estivazione o se sono alpeggiati successivamente nelle varie aziende. Come terza variante il gruppo di lavoro ha valutato un contributo supplementare per carico normale effettivo del bestiame da latte. Ciò determinerebbe per ogni giorno d'estivazione supplementare, lo stesso importo di circa 30 fr./carico normale (senza limitazione a 100 giorni). Questa terza variante non consente tuttavia alcuna promozione mirata degli animali da latte con durata d'estivazione breve. Pertanto non è stata privilegiata dal gruppo di lavoro.
Articolo 69 capoverso 2 lettera e e capoverso 2bis nonché allegato 8 numero 2.6
Il grano duro è un tipo di frumento simile al frumento panificabile ma con caratteristiche e condizioni di coltivazione diverse. Per non escludere il grano duro dal contributo per la produzione estensiva per motivi formali, è stato incluso un nuovo capoverso secondo il quale il grano duro è considerato un cereale panificabile nell'ambito della notifica per la produzione estensiva.
Articolo 75 capoverso 2bis e allegato 7 numeri 5.4.1 e 5.4.2
I bovini di sesso femminile fino a un anno di età e tutti i bovini di sesso maschile finora avevano diritto al contributo URA se agli animali veniva garantito l’accesso al pascolo o l’accesso in permanenza a una superficie d’uscita provvista di un rivestimento. I detentori possono scegliere liberamente tra i due tipi di detenzione e viene versato lo stesso contributo URA per UBG.
Per queste categorie di animali la partecipazione al programma URA è tuttavia inferiore all’80 per cento, la quota degli animali con uscita su un pascolo è ancora più bassa. Per incentivare maggiormente la tenuta al pascolo per queste categorie di animali, con esigenze URA invariate, si versa un contributo supplementare se agli animali dal 1° maggio al 31 ottobre è garantita l’uscita su un pascolo per almeno 26 giorni al mese. Dal 1° novembre al 30 aprile va inoltre garantita l’uscita su una superficie d’uscita o un pascolo per almeno 13 giorni al mese. Con il contributo supplementare si promuove il