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Consultazione 2018/84: Revision dell'ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento (OFDS) · 7 pagine

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Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 7 dicembre 20071 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 2bise 4

2bisPer il calcolo dei costi deve essere scelto un metodo che corrisponda allo stato della scienza e della tecnica e che tenga conto dei supplementi per le imprecisioni nelle previsioni, per le opportunità e per i rischi come pure di un supplemento di sicurezza generale.

4Lo studio sui costi è verificato dall’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) in merito agli aspetti concernenti la sicurezza e da specialisti indipendenti in merito al calcolo dei costi. Questi verificano in particolare se i costi e i supplementi sono stati stimati in modo realistico.

Art. 8 Periodo determinante per la riscossione dei contributi

1I contributi sono versati per la durata d’esercizio fino alla messa fuori servizio definitiva di una centrale nucleare o di un altro impianto nucleare. È fatto salvo l’obbligo di versare contributi dopo la messa fuori servizio definitiva.

2Per messa fuori servizio definitiva si intende:

a. nel caso di una centrale nucleare, l’interruzione definitiva dell’esercizio produttivo;

b. nel caso di un altro impianto nucleare, l’interruzione definitiva dell’esercizio.

1 RS 732.17

2018–