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Consultazione 2018/84: Revision dell'ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento (OFDS) · 7 pagine
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Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero
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I
L’ordinanza del 7 dicembre 20071 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento è modificata come segue:
Art. 4 cpv. 2bise 4
2bisPer il calcolo dei costi deve essere scelto un metodo che corrisponda allo stato della scienza e della tecnica e che tenga conto dei supplementi per le imprecisioni nelle previsioni, per le opportunità e per i rischi come pure di un supplemento di sicurezza generale.
4Lo studio sui costi è verificato dall’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) in merito agli aspetti concernenti la sicurezza e da specialisti indipendenti in merito al calcolo dei costi. Questi verificano in particolare se i costi e i supplementi sono stati stimati in modo realistico.
Art. 8 Periodo determinante per la riscossione dei contributi
1I contributi sono versati per la durata d’esercizio fino alla messa fuori servizio definitiva di una centrale nucleare o di un altro impianto nucleare. È fatto salvo l’obbligo di versare contributi dopo la messa fuori servizio definitiva.
2Per messa fuori servizio definitiva si intende:
a. nel caso di una centrale nucleare, l’interruzione definitiva dell’esercizio produttivo;
b. nel caso di un altro impianto nucleare, l’interruzione definitiva dell’esercizio.
1 RS 732.17
2018–