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Consultazione 2018/84: Revision dell'ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento (OFDS) · 7 pagine
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Art. 14 Quadro finanziario
1Di volta in volta, la Commissione fissa il quadro finanziario per il versamento di risorse dei Fondi per i successivi cinque anni. A tal fine si basa:
a. sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento fissato dal DATEC;
b. sullo studio sui costi.
2In casi eccezionali, può ampliare il quadro finanziario precedentemente fissato.
Art. 14a Domanda di versamento di risorse dei Fondi
1Annualmente, fornendo alla Commissione un piano dei costi, i proprietari chiedono il versamento di risorse dei Fondi a partire dal momento in cui devono farsi carico dei costi di disattivazione e di smaltimento.
2La Commissione approva il piano dei costi e versa ai proprietari, a rate, l’80 per cento dei versamenti richiesti, imposta sul valore aggiunto esclusa.
Art. 14b Procedura di versamento di risorse dei Fondi
1I proprietari elaborano, all’attenzione della Commissione, un conteggio finale dei costi di disattivazione e di smaltimento accumulati e da essi coperti.
2La Commissione approva il conteggio finale e compensa le differenze tra i versamenti già effettuati e i costi effettivamente accumulati.
3I versamenti di risorse dei Fondi sono effettuati solamente se i proprietari in questione non sono in ritardo con il pagamento dei contributi.
4Il proprietario può scegliere se addebitare il pagamento sul suo deposito o sui suoi contratti di assicurazione e sulle sue garanzie.
5La Commissione stabilisce in una direttiva i dettagli della procedura di versamento e i requisiti per il piano dei costi e il conteggio finale.
Art. 15 cpv. 1bis
1bisI due Fondi possono essere amministrati congiuntamente.
Art. 21 Commissione
1La Commissione si compone di undici membri al massimo.
2I proprietari hanno diritto a un’adeguata rappresentanza, ma al massimo a un terzo dei seggi della Commissione.
3I collaboratori del DATEC, dell’IFSN e di imprese che hanno collaborato alla verifica degli studi sui costi non possono essere nominati come membri della Commissione o dei comitati.