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Consultazione 2018/84: Revision dell'ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento (OFDS) · 7 pagine

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3I calcoli sono fondati su una durata d’esercizio presunta delle centrali nucleari di 50 anni. Se una centrale nucleare può essere mantenuta in esercizio più a lungo, il DATEC adegua la base di calcolo.

4La durata d’esercizio presunta per gli impianti di smaltimento è stabilita nel programma di smaltimento delle scorie.

Art. 8a Calcolo e determinazione dei contributi

1I contributi sono calcolati in modo tale che, al momento della messa fuori servizio definitiva, il corrispondente capitale accumulato, tenuto conto del reddito del capitale e del tasso di rincaro, possa coprire i prevedibili costi di disattivazione e di smaltimento.

2L’importo dei contributi è determinato in base:

a. al patrimonio dei Fondi;

b. ai valori attuali dei costi di disattivazione e di smaltimento calcolati;

c. ai costi amministrativi dei Fondi;

d. al reddito del capitale accumulato nonché al tasso di rincaro.

3Per il calcolo è utilizzato un modello di matematica finanziaria. Il calcolo è eseguito singolarmente per ogni impianto.

4Il reddito del capitale e il tasso di rincaro sono fissati nell’allegato 1. In caso di sostanziali modifiche delle condizioni quadro, il DATEC adegua l’allegato 1 d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze e il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca.

Art. 9a cpv. 2 e 3

2Abrogato

3Se, nell’ambito di una tassazione o di una tassazione intermedia, devono essere riscossi contributi dopo la messa fuori servizio definitiva, la Commissione può accordare termini di pagamento fino a cinque anni.

Art. 9c cpv. 1

1Se una centrale nucleare viene messa fuori servizio definitivamente prima che abbia raggiunto una durata d’esercizio di 50 anni, ai fini degli articoli 8, 8a, 9 e 9a, quale data di messa fuori servizio definitiva viene considerato il momento in cui sarebbe stata raggiunta la durata d’esercizio di 50 anni.

Art. 13a Rimborso

Conformemente all’articolo 78 capoverso 2 LENu, il capitale accumulato in eccedenza è rimborsato ai contributori soltanto dopo il conteggio finale.