Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/11: Modifica della legge sulle banche (garanzia dei depositi, insolvenza) · 69 pagine

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Modifica della legge sulle banche

Aumento del grado di copertura

Alla fine del 2017 il grado di copertura ammontava all’1,33 per cento dei depositi garantiti. L’aumento all’1,6 per cento del grado di copertura comporta un incremento del 20,3 per cento degli impegni contributivi degli istituti associati di esisuisse. I costi della copertura mediante fondi propri necessaria per adempiere questi impegni aumenteranno in questo ordine di grandezza per ogni banca. In proposito occorre menzionare che il grado di copertura e, quindi, i costi sostenuti dalle banche per la copertura mediante fondi propri necessaria per adempiere gli impegni contributivi sono costantemente diminuiti di oltre il 30 per cento dall’ultima modifica del 2008 (dall’1,92 all’1,33 % del grado di copertura). Aumentando il grado di copertura all’1,6 per cento si raggiunge nuovamente il livello del 2012.

Attualmente i 12 istituti i cui depositi garantiti superano i 6 miliardi di franchi possono tenerne conto nel calcolo della quota di liquidità a breve termine («Liquidity Coverage Ratio», LCR) come depositi stabili di clienti privati con un tasso di deflusso del 5 per cento solo fino al limite superiore di sistema pari a 6 miliardi di franchi. L’aumento del grado di copertura all’1,6 per cento, che attualmente corrisponde a 7,2 miliardi di franchi, consente a questi istituti di contabilizzare i loro depositi garantiti fino al nuovo limite superiore nell’ambito della LCR.

Esigenze di liquidità e tasso di deflusso dei depositi stabili secondo gli standard di liquidità di Basilea III

Il deposito di titoli o contanti nel sistema TCM oppure la concessione di prestiti in contanti a esisuisse con contestuale abolizione delle esigenze di liquidità comporta cambiamenti nel calcolo della LCR. Sinora, per la metà dell’impegno contributivo, dovevano essere durevolmente detenute liquidità da contabilizzare come deflusso nella LCR (50 % delle linee di credito e di liquidità nei confronti della garanzia dei depositi svizzera secondo l’allegato 2, n. 8.1.5 OLiq). Con la modifica della legge questo deflusso non sarà più considerato nel calcolo della LCR, con una conseguente riduzione dei costi di liquidità per le banche. Parallelamente, anche i titoli HQLA costituiti in pegno o il prestito in contanti a esisuisse non figureranno più come HQLA nella LCR. Di conseguenza, con questi provvedimenti il numeratore e il denominatore della LCR cambiano in pari misura e producono quindi una variazione minima della LCR.

Ai fini del calcolo della LCR, è attualmente fissato un tasso di deflusso del 5 per cento per i depositi stabili di clienti privati, interamente coperti dalla garanzia dei depositi svizzera. Ogni banca contabilizza i suoi depositi garantiti fino al limite superiore come depositi stabili con un tasso di deflusso del 5 per cento. La FINMA ha la facoltà di ridurre questo tasso di deflusso al 3 per cento, così come deciso dal Comitato di Basilea per un sistema di garanzia dei depositi particolarmente sicuro. I criteri51 sono:

– prefinanziamento del sistema di garanzia dei depositi tramite la regolare affluenza dei contributi delle banche con depositi garantiti;

– disponibilità di mezzi sufficientemente elevati per garantire un facile accesso ad altri finanziamenti nel caso di una grande richiesta delle loro riserve (ad es.

51 Cfr. Rapporto esplicativo del 17 gennaio 2014 concernente la modifica dell’ordinanza sulla liquidità (disponibile in tedesco e francese).