Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/14: Legge federale sulla protezione dei minori nel settore dei film e nel settore dei videogiochi (LPMFV · 68 pagine
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Compendio
Il continuo sviluppo di nuove tecnologie e il mutato utilizzo da parte dei bambini e dei giovani pongono una molteplicità di sfide nell’ambito della protezione dell’infanzia e della gioventù dai rischi dei media.
Una moderna protezione in quest’ambito deve mirare a proteggere i minori dai contenuti mediali che potrebbero ripercuotersi negativamente sullo sviluppo della loro personalità,
prevedendo misure normative (protezione normativa dell’infanzia e della gioventù dai rischi dei media), e a far sì che i minori e le persone responsabili della loro educazione (persone con compiti educativi) siano in grado di gestire in modo competente le opportunità e i rischi,
promuovendo le competenze mediali (protezione educativa dell’infanzia e della gioventù dai rischi dei media).
L’avamprogetto proposto disciplina la protezione dei minorenni dai contenuti mediali di film e videogiochi che possono nuocere al loro sviluppo fisico, mentale, psichico, morale o sociale (rappresentazioni di cruda violenza o di natura sessuale, scene minacciose ecc.). In materia si rileva una particolare necessità d’intervento, cui s’intende rimediare con l’introduzione di una nuova legge federale sulla protezione dei minori nel settore dei film e nel settore dei
videogiochi (LPMFV). La nuova normativa si fonda sull’articolo 95 capoverso 1 della
Costituzione federale, che conferisce alla Confederazione la competenza di emanare
prescrizioni sull’esercizio dell’attività economica privata. Al fine di proteggere i minorenni dai contenuti di film e videogiochi inappropriati per loro, gli organizzatori di eventi pubblici in cui sono resi accessibili film o videogiochi, i fornitori di film e videogiochi su supporto audiovisivo e i fornitori di servizi a richiesta saranno tenuti a indicare l’età minima necessaria e a svolgere controlli dell’età. Queste misure saranno attuate secondo il principio della coregolamentazione. Ciò significa che i sistemi di classificazione in base all’età e le regole per l’indicazione dell’età minima e per il controllo dell’età potranno essere sviluppati dagli operatori del settore dei film e di quello dei videogiochi per il rispettivo settore. A tal fine, gli operatori attivi nella produzione, nella distribuzione, nell’importazione, nel commercio all’ingrosso e in quello d’intermediazione, che offrono supporti audiovisivi o servizi a richiesta oppure rendono accessibili film o
videogiochi nel quadro di eventi pubblici potranno associarsi in un’organizzazione finalizzata alla protezione dei minori nel loro rispettivo settore (organizzazione per la protezione dei minori) ed elaborare una regolamentazione in materia di protezione dei minori. Ciascuna organizzazione potrà chiedere che la sua regolamentazione sia dichiarata vincolante nei confronti degli operatori che non sono suoi membri. Il Consiglio federale deciderà in merito a tale richiesta. Le regolamentazioni in materia di protezione dei minori dovranno soddisfare determinati requisiti minimi, che saranno fissati per legge. Dovranno ad esempio prevedere un sistema di classificazione in base all’età uniforme, che contempli tra l’altro anche descrittori di contenuto che illustrino determinati tipi di contenuti che possono nuocere allo sviluppo dei minorenni (p. es. rappresentazioni di cruda violenza o di natura sessuale), nonché l’istituzione di uno sportello per la protezione dei minori. Saranno inoltre disciplinate la ripartizione delle spese e le modalità per il controllo dell’attuazione delle regolamentazioni in materia di
protezione dei minori da parte di tutti gli operatori nonché le misure previste nei confronti dei membri delle organizzazioni per la protezione dei minori che ne violeranno le regolamentazioni. Se dopo due anni dall’entrata in vigore della legge nessuna regolamentazione in materia di protezione dei minori sarà stata dichiarata vincolante per il settore dei film e/o quello dei videogiochi oppure se una dichiarazione del carattere vincolante sarà stata revocata o sarà decaduta, quale scenario di riserva il Consiglio federale potrà emanare autonomamente una regolamentazione in materia di protezione dei minori per il settore dei film e/o quello dei
videogiochi.
Per il settore dei servizi a richiesta e di quelli di piattaforma è previsto un coordinamento con la regolamentazione dell’Unione europea sui servizi di media audiovisivi: in analogia con la direttiva dell’Unione europea sui servizi di media audiovisivi (direttiva SMA), i summenzionati
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