Avamprogetto Accordo
Consultazione 2019/16: Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall'UE e dall'accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) · 42 pagine
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entro quattro anni dalla data stabilita in conformità con le disposizioni di tale direttiva;
(b) le persone che hanno conseguito una qualifica professionale di uno Stato terzo e hanno richiesto una prima decisione di riconoscimento presso la corrispondente autorità competente in Svizzera o nel Regno Unito prima della data stabilita ai sensi dell’articolo 2 paragrafo 2 della direttiva 2005/36/CE possono richiedere una decisione di riconoscimento rispettivamente in Svizzera e nel Regno Unito entro quattro anni dalla data stabilita in conformità con le disposizioni di tale direttiva.
Articolo 33
Cooperazione amministrativa per il riconoscimento delle qualifiche professionali
1. Per quanto riguarda le domande pendenti di cui all’articolo 31, le domande non ancora
avviate di cui all’articolo 32 e gli avvocati che esercitano utilizzando il titolo professionale rilasciato nello Stato di origine di cui all’articolo 30 paragrafo 2, le Parti cooperano e garantiscono l’assistenza reciproca allo scopo di agevolare l’applicazione degli articoli 30 paragrafo 2, 31 e 32. La cooperazione può comprendere lo scambio di informazioni, comprese quelle concernenti l’azione disciplinare o le sanzioni penali adottate o qualsiasi altra circostanza specifica grave che potrebbero avere conseguenze sull’esercizio delle attività previste dalle direttive citate agli articoli 30 paragrafo 2, 31 e 32.
PARTE QUINTA DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 34
Allegato
L’allegato I è parte integrante del presente Accordo.
Articolo 35
Testi facenti fede
Il presente Accordo è redatto in due copie originali in lingua inglese e tedesca, i testi di ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede.
Articolo 36
Entrata in vigore e applicazione
1. Le Parti ratificano o approvano il presente Accordo in conformità con le rispettive
procedure interne. Ogni Parte notifica all’altra Parte il completamento di tali procedure.