Avamprogetto Accordo
Consultazione 2019/16: Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall'UE e dall'accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) · 42 pagine
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Se un avvocato di cui alle lettere a o b si registra presso l’autorità competente dell’altra Parte ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 98/5/CE, tale avvocato può esercitare l’attività con il titolo professionale rilasciato nello Stato di origine in conformità con la direttiva 98/5/CE, a condizione che la registrazione sia continuativa. Qualora un avvocato che esercita l’attività con il titolo professionale rilasciato nello Stato di origine non sia più registrato, si applicano la legislazione nazionale o le condizioni di qualsiasi accordo posteriore tra la Svizzera e il Regno Unito nel caso in cui questo richieda di essere nuovamente registrato.
4. Se:
(a) un avvocato si era registrato presso la corrispondente autorità competente, con
il titolo professionale rilasciato nel Regno Unito, in Svizzera o, con il titolo professionale rilasciato in Svizzera, nel Regno Unito (tali titoli si intendono come titoli professionali dello Stato di origine ai sensi dell’articolo 1 paragrafo 2 lettera d della direttiva 98/5/CE) ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 98/5/CE prima della data stabilita;
(b) un avvocato aveva conseguito il titolo professionale rilasciato in Svizzera o nel
Regno Unito (tali titoli si intendono come titoli professionali dello Stato di origine ai sensi dell’articolo 1 paragrafo 2 lettera d della direttiva 98/5/CE) prima della data stabilita, ma non si era registrato presso la corrispondente autorità competente in Svizzera o nel Regno Unito ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 98/5/CE prima della data stabilita; o
(c) una persona aveva iniziato una formazione, ma non ancora conseguito il
pertinente titolo professionale rilasciato in Svizzera o nel Regno Unito (tali titoli si intendono come titoli professionali dello Stato di origine ai sensi dell’articolo 1 paragrafo 2 lettera d della direttiva 98/5/CE) prima della data stabilita,
e non aveva ancora avviato la procedura di ammissione alla professione di avvocato presso l’altra Parte ai sensi dell’articolo 10 paragrafi 1 o 3 della direttiva 98/5/CE prima della data stabilita, tale avvocato o persona può, fatta salva la registrazione ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 98/5/CE laddove si applicano le lettere b e c del presente paragrafo, richiedere l’amissione ai sensi dell’articolo 10 paragrafi 1 o 3 della direttiva 98/5/CE entro quattro anni dalla data stabilita. All’esame a cura di un’autorità competente di una domanda ai sensi dell’articolo 10 paragrafi 1 o 3 si applica l’articolo 10 paragrafo 4 della direttiva 98/5/CE.
5. Ai fini del riconoscimento delle qualifiche professionali di uno Stato terzo per le quali non era stata avviata alcuna procedura di riconoscimento prima della data stabilita, si applica quanto segue:
(a) le persone per cui è stata adottata una prima decisione di riconoscimento in Svizzera o nel Regno Unito ai sensi dell’articolo 2 paragrafo 2 della direttiva 2005/36/CE prima della data stabilita possono richiedere una decisione di riconoscimento rispettivamente in Svizzera e nel Regno Unito