Avamprogetto Accordo

Consultazione 2019/16: Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall'UE e dall'accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) · 42 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 26Fedlex · Progetto

Unito (tali titoli si intendono come titoli professionali dello Stato di origine ai sensi dell’articolo 1 paragrafo 2 lettera d della direttiva 98/5/CE) prima della data stabilita ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 98/5/CE possono continuare a esercitare l’attività in maniera permanente con il titolo professionale rilasciato nello Stato di origine in conformità con la direttiva 98/5/CE, a condizione che la registrazione sia continuativa. Qualora un avvocato che esercita l’attività con il titolo professionale rilasciato nello Stato di origine non sia più registrato, si applicano la legislazione nazionale o le condizioni di qualsiasi accordo posteriore tra la Svizzera e il Regno Unito nel caso in cui questo richieda di essere nuovamente registrato.

3. Le Parti continuano ad applicare la direttiva 86/653/CEE10 del Consiglio sugli agenti commerciali indipendenti alle persone stabilite in Svizzera o nel Regno Unito che, in qualità di agenti commerciali indipendenti, hanno avviato accordi in virtù di tale direttiva prima della data stabilita, fintantoché tali accordi non sono conclusi.

Articolo 30a

Prestatori di servizi nelle professioni regolamentate

I prestatori di servizi ai sensi dell’articolo 23 del presente Accordo possono continuare a beneficiare del titolo II della direttiva 2005/36/CE e della direttiva 77/249/CEE alle condizioni di cui all’articolo 23 paragrafo 4.

Articolo 31

Procedure pendenti per il riconoscimento delle qualifiche professionali

1. All’esame a cura di un’autorità competente delle domande di riconoscimento delle qualifiche professionali presentate in Svizzera e nel Regno Unito prima della data stabilita e alle decisioni relative a tali domande si applicano l’articolo 4, per quanto concerne le qualifiche professionali ai fini dello stabilimento, e il titolo III della direttiva 2005/36/CE, gli articoli 2 paragrafo 2 e 10 paragrafi 1, 3 e 4 della direttiva 98/5/CE nonché la direttiva 74/556/CEE.

2. All’esame a cura di un’autorità competente delle domande di registrazione per l’esercizio dell’attività di avvocato con il titolo professionale rilasciato in Svizzera o nel Regno Unito (tali titoli si intendono come titoli professionali dello Stato di origine ai sensi dell’articolo 1 paragrafo 2 lettera d della direttiva 98/5/CE) presentate in Svizzera o nel Regno Unito prima della data stabilita e alle decisioni relative a tali domande si applica l’articolo 3 della direttiva 98/5/CE. In caso di accoglimento della domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 3 di tale direttiva, l’avvocato può esercitare l’attività con il titolo professionale rilasciato nello Stato di origine in conformità con la direttiva 98/5/CE, a condizione che la registrazione sia continuativa. Qualora un avvocato che esercita l’attività con il titolo professionale rilasciato nello Stato di origine non sia più registrato, si applicano la legislazione nazionale o le condizioni di qualsiasi

10 Direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati Membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (GU L 382 del 31.12.1986, pag. 17).