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Consultazione 2019/16: Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall'UE e dall'accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) · 42 pagine

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PARTE QUARTA RICONOSCIMENTO RECIPROCO DI QUALIFICHE PROFESSIONALI

Articolo 29

Ambito di applicazione ratione personae

Fatte salve le parti seconda e terza, la presente parte si applica ai cittadini della Svizzera e del Regno Unito.

Articolo 30

Qualifiche professionali riconosciute

1. Il riconoscimento, prima della data stabilita, delle qualifiche professionali quali definite all’articolo 3 paragrafo 1 lettera b della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio da parte della Svizzera e del Regno Unito continua a produrre effetti nel rispettivo Stato, incluso, ove applicabile, il diritto di esercitare la propria professione alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato, qualora il riconoscimento sia avvenuto in base a una delle disposizioni seguenti:

(a) titolo III della direttiva 2005/36/CE, per il riconoscimento delle qualifiche professionali nel quadro dell’esercizio della libertà di stabilimento, laddove tale riconoscimento rientra nell’ambito del regime generale di riconoscimento dei titoli di formazione, del sistema di riconoscimento dell’esperienza professionale o del sistema di riconoscimento in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione;

(b) articolo 10 paragrafi 1 e 3 della direttiva 98/5/CE8 del Parlamento europeo e del Consiglio, per agevolare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato diverso da quello in cui è stata conseguita la qualifica;

(c) direttiva 74/556/CEE9 del Consiglio, per l’ammissione di prove attestanti le conoscenze e le attitudini necessarie per accedere ad attività non salariate e attività di intermediari attinenti al commercio e alla distribuzione di prodotti tossici o ad attività che comportano l’utilizzazione professionale dei prodotti tossici, o per esercitarle.

2. Gli avvocati che erano registrati presso la corrispondente autorità competente in Svizzera o nel Regno Unito ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 98/5/CE e che esercitavano l’attività in maniera permanente, con il titolo professionale rilasciato nel Regno Unito, in Svizzera o, con il titolo professionale rilasciato in Svizzera, nel Regno

8 Direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica (GU L 77 del 14.3.1998, pag. 36).

9 Direttiva 74/556/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività attinenti al commercio e alla distribuzione dei prodotti tossici e alle attività che comportano l’utilizzazione professionale di tali prodotti, comprese le attività di intermediari (GU L 307 del 18.11.1974, pag. 1).