Avamprogetto Accordo

Consultazione 2019/16: Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall'UE e dall'accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) · 42 pagine

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accordo posteriore tra la Svizzera e il Regno Unito nel caso in cui questo richieda di essere nuovamente registrato.

Articolo 32

Procedure di riconoscimento non ancora avviate

1. Le persone che:

(a) hanno conseguito le qualifiche professionali prima della data stabilita; o

(b) hanno iniziato a conseguire le qualifiche professionali prima della data stabilita senza averle però ancora conseguite

e che non hanno avviato la pertinente procedura di riconoscimento ai sensi del titolo III della direttiva 2005/36/CE prima della data stabilita possono richiedere una decisione sul riconoscimento entro quattro anni dalla data stabilita. All’esame a cura di un’autorità competente delle domande ai fini del presente paragrafo si applicano l’articolo 4, per quanto concerne le qualifiche professionali ai fini dello stabilimento, e il titolo III della direttiva 2005/36/CE.

2. Le persone che non hanno ancora richiesto un certificato valido come permesso attestante le conoscenze professionali e le attitudini necessarie per accedere o portare avanti attività ai sensi della direttiva 74/556/CEE possono richiederlo entro quattro anni dalla data stabilita. All’esame a cura di un’autorità competente delle domande ai fini del presente paragrafo si applica la direttiva 74/556/CEE.

3. Entro quattro anni dalla data stabilita:

(a) gli avvocati che erano in possesso del pertinente titolo professionale rilasciato in

Svizzera o nel Regno Unito (di cui all’articolo 1 paragrafo 2 lettera a della direttiva 98/5/CE) prima della data stabilita possono registrarsi come avvocati che esercitano l’attività con il titolo professionale rilasciato nello Stato di origine (tali titoli si intendono come titoli professionali dello Stato di origine ai sensi dell’articolo 1 paragrafo 2 lettera d della direttiva 98/5/CE) presso la corrispondente autorità competente dell’altra Parte ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 98/5/CE;

(b) le persone che avevano iniziato una formazione ma non ancora conseguito il

pertinente titolo professionale rilasciato in Svizzera o nel Regno Unito (di cui all’articolo 1 paragrafo 2 lettera a della direttiva 98/5/CE) prima della data stabilita possono, una volta conseguito tale titolo professionale, registrarsi come avvocati che esercitano l’attività con il titolo professionale rilasciato nello Stato di origine (tale titolo si intende come titolo professionale rilasciato nello Stato di origine ai sensi dell’articolo 1 paragrafo 2 lettera d della direttiva 98/5/CE) presso la corrispondente autorità competente dell’altra Parte ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 98/5/CE.