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Consultazione 2019/17: Revisione parziale dell'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2) a seguito del collegamento dei sistemi di scambio di quote di emissioni svizzero ed europeo · 40 pagine

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Allegato 13 (art. 46d)

Operatori di aeromobili con obbligo di partecipazione al SSQE

1. Gli operatori di aeromobili hanno l’obbligo di partecipazione al SSQE se operano i seguenti voli:

a. voli nazionali in Svizzera;

b. voli provenienti dalla Svizzera verso gli Stati membri dello SEE.

2. Ne sono esclusi:

a. i voli operati esclusivamente per il trasporto di monarchi in missione uf-

ficiale e dei loro familiari più prossimi, capi di Stato, capi di governo e ministri appartenenti al governo, qualora ciò è indicato da un relativo indicatore di stato nel piano di volo;

b. i voli militari, doganali e di polizia;

c. i voli relativi a operazioni di ricerca e salvataggio, i voli per attività an-

tincendio, i voli umanitari e i voli per attività di aeroambulanza in emergenze mediche;

d. i voli operati esclusivamente secondo le regole del volo a vista definite

nell’allegato 2 della convenzione del 7 dicembre 194417 sull’aviazione civile internazionale;

e. i voli in cui l’aeromobile ritorna al punto di partenza senza scalo inter-

medio previsto;

f. i voli di addestramento operati esclusivamente per acquisire o ottenere

una licenza di pilota o un’autorizzazione per l’equipaggio della cabina di pilotaggio, a condizione che ciò sia indicato nel piano di volo e che i voli non siano utilizzati per il trasporto di passeggeri o merci o per il posizionamento o il trasferimento dell’aeromobile;

g. i voli utilizzati esclusivamente per la ricerca scientifica;

h. i voli destinati esclusivamente al controllo, al collaudo o alla certifica-

zione di aeromobili o di apparecchiature di bordo e di terra;

i. i voli con aeromobili con un peso massimo al decollo inferiore a 5700 kg;

j. i voli operati da operatori di aeromobili commerciali che, per tre quadri-

mestri consecutivi, effettuano meno di 243 voli di cui al numero 1 o le cui emissioni annue totali sono inferiori a 10 000 t di CO2;

k. i voli effettuati da operatori di aeromobili non commerciali, a condizione

che le emissioni annue totali dei voli effettuati da tali gestori ai sensi del numero 1 siano inferiori a 1 000 t di CO2;

l. i voli provenienti dalla Svizzera verso un aeroporto nelle seguenti aree:

17 RS 0.748.0