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Consultazione 2019/17: Revisione parziale dell'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2) a seguito del collegamento dei sistemi di scambio di quote di emissioni svizzero ed europeo · 40 pagine

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Allegato 14 (art. 46d cpv. 2, 51 cpv. 1, 2 e 4, 52 cpv. 1, 6 e 7, 53 cpv. 1 e 2, 55 cpv. 2 e 130 cpv. 1)

Autorità competente per i partecipanti al SSQE

1 Gestori di impianti

L’UFAM è l’autorità competente per i gestori di impianti che partecipano al SSQE.

2 Operatori di aeromobili

2.1 Per gli operatori di aeromobili con obbligo di partecipazione al SSQE, lo Stato

responsabile della loro gestione è definito nel regolamento (CE)

n. 748/200918.

2.2 È determinante per la gestione degli operatori di aeromobili:

a. quale Stato ha rilasciato l’autorizzazione di esercizio; o

b. il valore massimo stimato delle emissioni di CO2 rispetto agli altri Stati del rispettivo operatore di aeromobili.

2.3 Se gestiti in Svizzera, l’UFAM è l’autorità competente.

18 Cfr. nota a piè di pagina all’art. 135 lett. f.