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Consultazione 2019/17: Revisione parziale dell'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2) a seguito del collegamento dei sistemi di scambio di quote di emissioni svizzero ed europeo · 40 pagine
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Allegato 16 (art. 51)
Requisiti relativi al piano di monitoraggio
1 Piano di monitoraggio per gestori di impianti
Il piano di monitoraggio deve determinare come garantire che:
a. siano utilizzate procedure standardizzate o altri metodi consolidati per la misurazione o il calcolo delle emissioni di gas serra;
b. le emissioni di gas serra siano rilevate nel modo più completo, coerente e accurato possibile dal punto di vista tecnico e operativo, nonché economicamente sostenibile;
c. la misurazione, il calcolo e la documentazione delle emissioni di gas serra sia comprensibile e trasparente.
2 Piano di monitoraggio per operatori di aeromobili
2.1 Il piano di monitoraggio deve garantire che tutti i voli per i quali devono essere
raccolti dati sulle emissioni di CO2 siano rilevati integralmente e che le emissioni di CO2 di ciascun volo siano determinate con precisione. Le emissioni sono calcolate secondo il numero 3.
2.2 Il piano di monitoraggio deve rilevare:
a. le informazioni necessarie per l’identificazione dell’operatore di aeromobili;
b. le informazioni necessarie per l’identificazione degli aeromobili utilizzati nonché il tipo di combustibile assegnato a ogni tipo di aeromobile;
c. una descrizione della metodologia impiegata per garantire la copertura completa di tutti gli aeromobili per i quali devono essere rilevati dati;
d. una descrizione della metodologia impiegata per garantire la copertura di tutti gli aeromobili sui quali devono essere raccolti dati;
e. una descrizione della metodologia impiegata per determinare le emissioni di CO2 dei singoli voli.
2.3 Il piano di monitoraggio delle emissioni di CO2 per gli operatori di aeromobili
che emettono più di 25 000 t di CO2 l’anno deve contenere le seguenti informazioni:
a. una procedura per determinare il consumo di combustibile di ciascun aeromobile;
b. una metodologia impiegata per colmare le lacune dei dati.
2.4 Se lo stato dell’operatore di aeromobili subisce modifica ai sensi dell’arti-
colo 52 capoverso 5 (qualifica di piccolo emettitore), il piano di monitoraggio deve essere nuovamente presentato all’UFAM per verifica.