Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/21: Legge federale concernente il cambio di sistema nell'ambito dell'imposizione della proprietà abitativa · 51 pagine

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Nelle varianti 1 e 2 il totale dei redditi da sostanza imponibili ammonta a 10 000 franchi. Dal totale degli interessi su debiti privati, ossia 20 000 franchi, con la variante 1 possono essere fatti valere 10 000 franchi. Con la variante 2 può essere operata unicamente una deduzione generale degli interessi su debiti, pari a 8000 franchi.

Nella variante 3 il limite massimo della deduzione è pari a 55 000 franchi. Nella variante 4 si ha il diritto di dedurre 5000 franchi. Nella variante 5, infine, gli interessi su debiti privati non potranno più essere dedotti.

Nel calcolo della deduzione ammissibile degli interessi su debiti, i redditi da beni mobili e immobili privati saranno commisurati al lordo, come attualmente, vale a dire prima della deduzione di eventuali costi di conseguimento.

Il secondo periodo dell’articolo 33 capoverso 1 lettera a rimane invariato nelle varianti 1–4.

Nella variante 3 viene ad aggiungersi il nuovo articolo 33 capoverso 1 lettera abis, che prevede un’ulteriore deducibilità di interessi su debiti se il contribuente detiene una partecipazione di almeno il 10 per cento al capitale azionario o al capitale sociale di una società di capitali o di una società cooperativa.

Nella variante 5 l’articolo 33 capoverso 1 lettera a è abrogato.

Art. 33a Interessi su debiti in caso di abitazioni a uso proprio di nuova acqui-

sizione

Cpv. 1−3

La deduzione di primo acquisto è una misura inerente alla promozione della proprietà abitativa sancita dalla Costituzione federale (art. 108 cpv. 1 Cost.) e porta a un aumento della deduzione generale degli interessi su debiti (art. 33 cpv. 1 lett. a e abis).

L’introduzione di una deduzione di primo acquisto si rifà al controprogetto indiretto del Consiglio federale all’iniziativa popolare «Sicurezza dell’alloggio per i pensionati»27. Nel primo anno fiscale successivo all’acquisto di un’abitazione, i coniugi che vivono in comunione domestica possono dedurre gli interessi su debiti imputabili a tale abitazione per un importo massimo di 10 000 franchi, gli altri contribuenti per un importo massimo di 5000 franchi. Questa deduzione può essere fatta valere per analogia anche dai contribuenti usufruttuari di un’abitazione.

Nel controprogetto indiretto all’iniziativa popolare dell’Associazione svizzera dei proprietari immobiliari, la concessione della deduzione di primo acquisto presupponeva un acquisto a titolo oneroso dell’abitazione occupata dal proprietario stesso al suo domicilio. Tale criterio si rivela tuttavia inadeguato se l’acquisto dell’abitazione avviene per esempio per successione o donazione. Un contribuente che a seguito di un simile acquisto a titolo gratuito non potesse beneficiare della deduzione di primo acquisto sarebbe svantaggiato in questo caso. Per tale motivo si prescinde dal fatto che l’acquisto avvenga a titolo oneroso o gratuito.

27 FF 2010 4667