Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/21: Legge federale concernente il cambio di sistema nell'ambito dell'imposizione della proprietà abitativa · 51 pagine

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La deduzione di primo acquisto può essere fatta valere per la prima volta nel primo anno fiscale successivo all’acquisto dell’abitazione in Svizzera. Sarebbe praticamente impossibile controllare se un contribuente abbia già avuto una propria abitazione all’estero, motivo per cui tale aspetto non deve incidere.

Il calcolo della deduzione di primo acquisto si fonda su tre premesse. In base alla prima, possono essere dedotti unicamente gli interessi passivi inerenti a un debito giuridicamente connesso con la proprietà abitativa (in primo luogo ipoteche sulla proprietà abitativa). La seconda premessa vieta che gli interessi debitori già considerati nel quadro della deduzione generale di interessi su debiti vengano fatti valere nuovamente nel quadro della deduzione di primo acquisto. In base alla terza premessa, nel quadro della deduzione generale di interessi su debiti vengono considerati dapprima altri tipi di interessi debitori e solo secondariamente gli interessi passivi sulla proprietà abitativa.

Nella tabella 2 sono esemplificate le modalità di calcolo della deduzione di primo acquisto nel caso di una coppia sposata: