Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/21: Legge federale concernente il cambio di sistema nell'ambito dell'imposizione della proprietà abitativa · 51 pagine

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Per calcolare la deduzione di primo acquisto, per le varianti 1 e 2 va stabilito in una prima fase il totale dei redditi da sostanza imponibili (10 000 fr.) e degli interessi effettivi maturati su debiti privati (13 000 fr.). In seguito occorre calcolare la deduzione generale degli interessi su debiti (art. 33 cpv. 1 lett. a primo per.). Tale deduzione può essere fatta valere fino a concorrenza dei redditi da sostanza imponibili per un importo di 10 000 franchi (variante 1) rispettivamente fino a concorrenza dell’80 per cento dei redditi da sostanza imponibili per un importo di 8000 franchi (variante 2).

Per il calcolo della deduzione massima di primo acquisto nel primo anno dopo l’acquisto occorre accertare se dopo deduzione degli interessi su debiti fino a concorrenza del 100 rispettivamente dell’80 per cento dei redditi da sostanza imponibili (10 000 risp. 8000 fr.) rimanga ancora un importo residuo sul totale degli interessi su debiti relativi alla proprietà abitativa. Ne risultano 3000 franchi (variante 1) rispettivamente 5000 franchi (variante 2), che possono essere fatti valere a titolo di deduzione di primo acquisto. In totale possono quindi essere fatti valere interessi su debiti privati per 13 000 franchi in ciascun caso.

La variante 3 si incentra sulla normativa speciale per il ricorso al capitale di terzi per finanziare una partecipazione qualificata di 50 000 franchi al massimo, che unitamente ai redditi locativi da un immobile locato per un importo di 5000 franchi può configurare una possibile deduzione generale massima di interessi su debiti pari a 55 000 franchi. Oltre a ciò, una deduzione di primo acquisto può essere fatta valere soltanto se i corrispettivi interessi su debiti non sono già stati considerati nel quadro della deduzione generale degli interessi passivi. Nella variante 4 risulta una deduzione generale degli interessi su debiti pari a 5000 franchi (redditi locativi da immobile locato). Gli interessi debitori relativi alla proprietà abitativa possono essere fatti valere integralmente, per un importo di 8000 franchi, nel quadro della deduzione di primo acquisto. La variante 5 non prevede alcuna deduzione generale di interessi su debiti. Gli interessi passivi relativi alla proprietà abitativa possono essere fatti valere soltanto mediante la deduzione di primo acquisto (nel presente caso 8000 fr.).

Negli anni fiscali successivi l’importo massimo deducibile diminuisce annualmente del 10 per cento dell’importo massimo determinante.

Cpv. 4

La deduzione di primo acquisto viene meno se l’abitazione al domicilio occupata dal proprietario viene alienata oppure se non è più utilizzata personalmente dal proprietario. Tuttavia, se acquista entro un congruo termine un’abitazione sostitutiva adibita al medesimo scopo in Svizzera, il contribuente può ancora far valere la deduzione a partire dall’anno dell’acquisto dell’abitazione per gli anni fiscali rimanenti. Per stabilire il «congruo termine», la prassi applicherà per analogia l’articolo 12 capoverso 3 lettera e LAID concernente l’imposta sugli utili da sostanza immobiliare. Secondo tale disposizione, l’imposizione è differita in caso di alienazione di un’abitazione che ha servito durevolmente ed esclusivamente all’uso personale del contribuente, a condizione che il ricavo sia destinato entro un congruo termine all’acquisto o alla costruzione in Svizzera di un’abitazione sostitutiva adibita al medesimo scopo. Nella prassi di tassazione relativa all’acquisto sostitutivo, quale «congruo termine» si è consolidato un lasso di tempo di due anni al massimo.