Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/21: Legge federale concernente il cambio di sistema nell'ambito dell'imposizione della proprietà abitativa · 51 pagine

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Art. 21

Cpv. 1 lett. b

Il cambio di sistema proposto prevede che in futuro il valore locativo non sarà più applicato alla proprietà abitativa occupata personalmente presso il domicilio. Di conseguenza occorre limitare l’articolo 21 capoverso 1 lettera b in modo tale che l’imposizione del valore locativo sia applicabile soltanto per le abitazioni secondarie o parti di esse occupate a titolo personale. Ne fanno parte anche altri tipi di abitazioni, quali ad esempio la terza o la quarta abitazione occupata personalmente.

Si considerano parti di abitazioni secondarie, per esempio, le abitazioni secondarie a uso proprio in un edificio plurifamiliare locato o l’abitazione secondaria a uso proprio che comprende anche un’abitazione supplementare locata. Le parti di un immobile che appartengono all’abitazione secondaria, come autorimesse, locali hobby, magazzini e rispostigli, possono pure essere considerate parti di abitazioni secondarie.

Analogamente all’interpretazione del concetto di abitazione secondaria ai sensi della LASec, anche dal punto di vista del diritto fiscale l’abitazione secondaria non appartiene al luogo in cui il contribuente soggiorna con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente.

Cpv. 2

Visto che il valore locativo non sarà più imponibile per le abitazioni occupate dal proprietario al suo domicilio, occorre adeguare il capoverso 2. Come finora, il valore locativo delle abitazioni secondarie sarà stabilito tenendo conto delle condizioni locali usuali, vale a dire in corrispondenza al valore di mercato.

La deduzione per sottoutilizzazione attualmente sancita nella LIFD («utilizzazione effettiva») è limitata alle abitazioni occupate dai proprietari al loro domicilio. Visto che per queste ultime non occorrerà più dichiarare alcun valore locativo, la deduzione per sottoutilizzazione può essere soppressa senza essere sostituita.

Art. 25

In questa disposizione si adegua unicamente un rimando.

Art. 32 Costi di conseguimento dei beni mobili privati

Il vigente articolo 32 stabilisce i costi deducibili sia per i beni mobili privati sia per i beni immobili privati. Considerata la nuova concezione dell’imposizione della proprietà abitativa privata, l’attuale articolo è scisso in due (art. 32 e 32a).

Il nuovo articolo 32, che corrisponde esattamente al vigente articolo 32 capoverso 1, disciplina i costi deducibili per i beni mobili.