Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/21: Legge federale concernente il cambio di sistema nell'ambito dell'imposizione della proprietà abitativa · 51 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 29Fedlex · Rapporto esplicativo
Qui di seguito sono esemplificati gli effetti della deduzione di primo acquisto in caso di alienazione e nuovo acquisto di un’abitazione sostitutiva entro un «congruo termine»:
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Art. 205g Disposizione transitoria della modifica del …
Per i contribuenti che hanno acquistato un’abitazione prima dell’entrata in vigore della nuova normativa si applica la seguente regola transitoria: chi ha acquistato per la prima volta un’abitazione a uso proprio per esempio tre anni prima dell’entrata in vigore della nuova normativa può far valere la deduzione di primo acquisto di cui all’articolo 33a capoversi 1–4 ancora per sette anni dopo l’entrata in vigore della legge. L’ammontare e la riduzione annuale della deduzione non sono calcolati a partire dal momento dell’entrata in vigore della disposizione bensì dal momento dell’acquisto dell’abitazione.
Questa normativa ha effetto soltanto nel caso di una proprietà ininterrotta. Se l’acquirente di una prima casa la vende e acquista una nuova abitazione alcuni anni dopo, ma oltre il congruo termine di cui all’articolo 33a capoverso 4, la disposizione transitoria non si applica.
3.2 Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID)
Art. 7 cpv. 1 primo periodo
In futuro il valore locativo delle abitazioni occupate dal proprietario verrà meno anche per le imposte cantonali e comunali. Di conseguenza occorre escludere questa componente del reddito dalla clausola generale dei proventi periodici e unici. Nell’enumerazione dei proventi imponibili va pertanto precisato che nel caso dell’utilizzazione a scopo personale di abitazioni rimane imponibile soltanto il valore locativo delle abitazioni secondarie a uso proprio o di parti di esse.
Art. 9 cpv. 2 lett. a
Vedi il commento all’articolo 33a capoverso 1 lettera a primo periodo LIFD.