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Consultazione 2019/23: RFFA: ordinanza concernente la deduzione fiscale sull'autofinanziamento delle persone giuridiche e ordinanze sul computo di imposte alla fonte estere · 7 pagine
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Ordinanza sul computo globale dell’imposta
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero,
ordina:
I
L’ordinanza del 22 agosto 19671 sul computo globale dell’imposta è modificata come segue:
Titolo
Ordinanza sul computo di imposte alla fonte estere (OCIFo)
Ingresso
visti gli articoli 1 e 2 capoverso 1 lettere e, f e g della legge federale del 22 giugno 19512 concernente l’esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione,
Sostituzione di espressioni
1 In tutta l’ordinanza «computo globale d’imposta» è sostituito con «computo di imposte alla fonte estere».
2 Concerne soltanto il testo tedesco.
Art. 1 cpv. 2, primo periodo
2 Si considerano redditi, nel senso della presente ordinanza, i dividendi, gli interessi, i diritti di licenza, i redditi provenienti da prestazioni di servizi e le rendite che sono effettivamente assoggettati ad un’imposta limitata nello Stato contraente da dove provengono, conformemente al diritto interno di tale Stato e alla convenzione con esso conclusa. …
Titolo prima dell’art. 2
RS ..........
1 RS 672.201
2 RS 672.2
2019–......