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Consultazione 2019/23: RFFA: ordinanza concernente la deduzione fiscale sull'autofinanziamento delle persone giuridiche e ordinanze sul computo di imposte alla fonte estere · 7 pagine

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Ordinanza sul computo globale dell’imposta

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero,

ordina:

I

L’ordinanza del 22 agosto 19671 sul computo globale dell’imposta è modificata come segue:

Titolo

Ordinanza sul computo di imposte alla fonte estere (OCIFo)

Ingresso

visti gli articoli 1 e 2 capoverso 1 lettere e, f e g della legge federale del 22 giugno 19512 concernente l’esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione,

Sostituzione di espressioni

1 In tutta l’ordinanza «computo globale d’imposta» è sostituito con «computo di imposte alla fonte estere».

2 Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 1 cpv. 2, primo periodo

2 Si considerano redditi, nel senso della presente ordinanza, i dividendi, gli interessi, i diritti di licenza, i redditi provenienti da prestazioni di servizi e le rendite che sono effettivamente assoggettati ad un’imposta limitata nello Stato contraente da dove provengono, conformemente al diritto interno di tale Stato e alla convenzione con esso conclusa. …

Titolo prima dell’art. 2

RS ..........

1 RS 672.201

2 RS 672.2

2019–......