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Consultazione 2019/23: RFFA: ordinanza concernente la deduzione fiscale sull'autofinanziamento delle persone giuridiche e ordinanze sul computo di imposte alla fonte estere · 7 pagine

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a. per le persone fisiche, in base alle aliquote d’imposta di cui all’articolo 9 capoverso 1;

b. per le persone giuridiche nonché per le società in nome collettivo e le società in accomandita, in base alle imposte sull’utile o sul reddito di cui all’articolo 10 capoverso 1.

2 I Cantoni addebitano alla Confederazione la quota federale. Da tale quota deve essere dedotta la rimanente quota cantonale sulle entrate dell’imposta federale diretta secondo l’articolo 196 capoverso 1 LIFD9. Spetta ai Cantoni ripartire fra i Cantoni e i Comuni la parte degli importi del computo che non è a carico della Confederazione.

3 Gli articoli 57 e 58 della legge federale del 13 ottobre 196510 sull’imposta preventiva (LIP) si applicano al regolamento dei conti fra la Confederazione e i Cantoni, come anche all’obbligo di restituire i pagamenti o le compensazioni concessi a torto (art. 19); l’articolo 58 capoversi 1, 2 e 5 si applica tanto agli importi del computo concessi a carico della Confederazione quanto a quelli a carico di un Cantone.

Titolo prima dell’art. 21 e art. 21

Abrogati

Art. 23 cpv. 2 lett. b

2 Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 24 cpv. 1

1 Il DFF emana le disposizioni d’esecuzione necessarie per il computo di imposte alla fonte estere.

II

La presente ordinanza entra in vigore il ….

Disposizione transitoria della modifica del ........ 2019

La presente modifica si applica ai redditi maturati dopo il ….

… In nome del Consiglio federale svizzero:

9 RS 642.11

10 RS 642.21