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Consultazione 2019/23: RFFA: ordinanza concernente la deduzione fiscale sull'autofinanziamento delle persone giuridiche e ordinanze sul computo di imposte alla fonte estere · 7 pagine

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3 Le persone fisiche che sono tassate secondo il dispendio ma che, conformemente all’articolo 14 capoverso 5 LIFD o a disposizioni cantonali emanate in virtù dell’articolo 6 capoverso 7 LAID, pagano le imposte intere su tutti i redditi provenienti da uno Stato contraente in base all’aliquota applicabile al reddito complessivo, possono chiedere il computo di imposte alla fonte estere per i redditi provenienti da questo Stato contraente. La deduzione delle quote a carico della Confederazione da una parte e dei Cantoni e Comuni dall’altra conformemente all’articolo 20 non deve far sì che le imposte svizzere dovute sul reddito e sulla sostanza siano portate a un ammontare dell’imposta inferiore a quello dell’imposta da calcolarsi secondo il dispendio o secondo altri elementi del reddito e della sostanza più elevati, per i quali non è concesso alcun computo di imposte alla fonte estere.

Art. 5

1 Ai fini dell’applicazione della presente ordinanza non si considerano redditi tassati i dividendi per i quali è concessa una riduzione speciale nell’ambito delle imposte federali, cantonali e comunali sull’utile (art. 69 LIFD5 e disposizioni cantonali emanate in virtù dell’art. 28 cpv. 1 LAID6).

2 Se l’imposizione parziale dei dividendi e dei redditi ad essi equiparati (art. 18b cpv. 1 e 20 cpv. 1bis LIFD e disposizioni cantonali emanate in virtù dell’art. 7 cpv. 1 terzo e quarto periodo e dall’art. 8 cpv. 2quinquies LAID) non è effettuata nella stessa misura a livello della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, l’ammontare massimo per le imposte federali da una parte e per le imposte cantonali e comunali dall’altra è calcolato separatamente.

3 Per i redditi da licenze e i redditi ad essi equiparati, tassati secondo gli articoli 8a o 24a LAID, l’ammontare massimo per le imposte federali da una parte e per le imposte cantonali e comunali dall’altra è calcolato separatamente.

4 L’ammontare del computo per i redditi di cui ai capoversi 2 e 3 è ripartito tra la Confederazione da una parte e i Cantoni e i Comuni dall’altra proporzionalmente in funzione del rispettivo ammontare massimo.

Art. 6

1 Se le condizioni contenute nella convenzione per evitare le doppie imposizioni applicabile non sono soddisfatte o se una persona impiega la convenzione per evitare le doppie imposizioni in modo abusivo, non può chiedere alcun computo di imposte alla fonte estere.

2 Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) può prevedere eccezioni per determinati casi.

5 RS 642.11

6 RS 642.14