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Consultazione 2019/23: RFFA: ordinanza concernente la deduzione fiscale sull'autofinanziamento delle persone giuridiche e ordinanze sul computo di imposte alla fonte estere · 7 pagine
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Art. 7
Il computo di imposte alla fonte estere è concesso soltanto se le imposte degli Stati contraenti riscosse sui redditi provenienti da questi Stati superano complessivamente l’equivalente di 100 franchi.
Art. 8 cpv. 2
2 L’ammontare del computo di imposte alla fonte estere corrisponde alla somma delle imposte riscosse negli Stati contraenti, conformemente alle convenzioni applicabili, sui redditi maturati nel corso di un anno (anno di scadenza); tuttavia, esso non può eccedere la somma delle imposte svizzere attinenti a questi redditi (ammontare massimo).
Art. 9
1 L’ammontare massimo è calcolato in base alle aliquote d’imposta applicate per il calcolo delle imposte sul reddito dovute per l’anno della scadenza. In merito occorre addizionare le aliquote d’imposta della Confederazione, del Cantone di domicilio e del Comune di domicilio. Devono essere presi in considerazione i supplementi per le imposte ecclesiastiche.
2 I Cantoni possono prevedere proprie tariffe per il calcolo dell’ammontare massimo. A tal fine devono osservare l’articolo 11 capoverso 1 LAID7. Le tariffe devono essere sottoposte per approvazione al DFF.
3 Se l’ammontare massimo è stato calcolato in base a una tariffa cantonale e il richiedente comprova che il calcolo secondo il capoverso 1 avrebbe condotto a un importo computabile più elevato, deve essergli rimborsata la differenza. La differenza deve essere comprovata e fatta valere per scritto presso l’autorità competente entro 30 giorni a decorrere dalla notifica della decisione sul computo di imposte alla fonte estere o, se la tassazione definitiva è effettuata più tardi, entro 30 giorni a decorrere dalla notifica della tassazione definitiva.
4 L’ammontare massimo non può eccedere la somma delle imposte svizzere sul reddito, calcolate sul reddito dell’anno della scadenza.
Art. 10
1 Per il calcolo dell’ammontare massimo sono determinanti le singole imposte della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, calcolate sul reddito o sull’utile dell’anno della scadenza, incluse le imposte ecclesiastiche.
2 L’ammontare massimo corrisponde alla somma degli importi parziali delle singole imposte sul reddito o sull’utile menzionate nel capoverso 1.
3 L’importo parziale dell’imposta sul reddito o sull’utile cui sono assoggettati i redditi provenienti dagli Stati contraenti è determinato ripartendo l’imposta conformemente