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Consultazione 2019/26: Riforma del traffico regionale viaggiatori (modifica della legge sul trasporto di viaggiatori · 7 pagine
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Art. 30a Credito d’impegno
L’Assemblea federale stanzia, di volta in volta per quattro anni, un credito d’impegno per la quota federale dell’indennità per i costi non coperti dell’offerta ordinata congiuntamente da Confederazione e Cantoni.
Art. 30b Contributo forfettario
1Analogamente alle prestazioni federali finora accordate il contributo forfettario ai Cantoni di cui all’articolo 28 capoverso 2 aumenta in funzione del rincaro (Indice nazionale dei prezzi al consumo) e della crescita demografica.
2Il Consiglio federale disciplina i dettagli degli adeguamenti dell’importo forfettario.
Art. 31 cpv. 2
2La Confederazione può accordare contributi e mutui senza interessi per le offerte di cui all’articolo 28 capoversi 1–5, in particolare per promuovere soluzioni innovative.
Art. 31a Determinazione dell’offerta
1Il Consiglio federale disciplina d'intesa con i Cantoni i principi dell'offerta ordinata congiuntamente.
2Nel determinare l’offerta i rispettivi committenti tengono conto innanzitutto della domanda. Inoltre si considerano:
a. la messa a disposizione di collegamenti di base adeguati;
b. gli imperativi della politica regionale, in particolare le esigenze inerenti allo sviluppo economico delle regioni periferiche e di montagna;
c. gli imperativi della politica di pianificazione del territorio;
d. gli imperativi della protezione dell’ambiente;
e. le esigenze delle persone con disabilità.
Art. 31abisIndici finanziari e qualitativi
1In relazione all’ordinazione di offerte di cui all’articolo 28 l’UFT può rilevare ed elaborare indici finanziari e qualitativi.
2Sulla base degli indici finanziari e qualitativi la Confederazione effettua un confronto sistematico (benchmark) di tutte le offerte oggetto di ordinazione.
3L’UFT pubblica gli indici finanziari e qualitativi nonché il confronto sistematico in forma appropriata.